Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-05-2011, n. 11309 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti impugnano, sulla base di tre motivi, illustrati con memoria, la sentenza della Corte di Appello di Bologna, depositata il 30 gennaio 2008, la quale, accogliendo l’appello della Compagnia assicuratrice, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da loro proposta quale vedova e figli di R.V., ritenendo che questi, con improvvisa manovra di svolta a sinistra con il proprio ciclomotore, fosse stato causa esclusiva della propria disgrazia, dovendosi escludere qualsiasi addebito d’imprudenza ad A. A., conducente del veicolo venuto a collisione con il predetto ciclomotore. Nè, non sussistendo il delitto di omicidio colposo, poteva negarsi l’intervento della prescrizione.

La compagnia resiste con controricorso, illustrato da memoria, e chiede dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi il ricorso.

2. Col primo motivo, i ricorrenti lamentano omessa e falsa applicazione degli artt. 102, 104, 105, 106 e 112 C.d.S. ed art. 523 del relativo regolamento, e chiedono alla Corte di accogliere i seguenti principi di diritto, verificando se:

2.1. ai fini dell’applicazione dell’art. 105 C.d.S., abrogato, una strada il cui uso sia destinato, di fatto, al transito abituale di un numero indeterminato ed indiscriminato di persone, che si serve di essa col passarvi uti cives, deve considerarsi, a tutti gli effetti della circolazione, una pubblica via (conducendo, diversamente da quanto erroneamente ritenuto dalla Corte ad una pubblica strada, in quanto aperta al traffico indeterminato di persone);

2.2 in prossimità di una biforcazione con una pubblica strada, il conducente di un’autovettura ha obbligo di tenere una velocità particolarmente moderata, quali che sano le condizioni di traffico, della strada e di visibilità;

2.3. il conducente di un autoveicolo che circola fuori dai centri abitati e che intende effettuare un sorpasso, ha l’obbligo di segnalare la manovra stessa a conveniente distanza dai veicoli che lo precedono mediante segnale acustico;

2.4. il conducente di un ciclomotore, ove intenda voltare a sinistra, in prossimità di una biforcazione conducente a sinistra ad una strada pubblica, deve alzare il braccio, avvicinarsi il più possibile all’asse della carreggiata ed effettuare la svolta in prossimità del crocevia, avendo già verificato che nessun veicolo provenga dalla sua destra dalla direzione opposta di marcia (principio che sarebbe rivolto ad attestare la regolarità della manovra di svolta del R.);

2.5. sia viziata da illogicità e contraddittorietà la sentenza impugnata laddove ha ritenuto inidonea ad escludere l’eventuale disattenzione, da parte del conducente di un ciclomotore che intenda voltare a sinistra, da parte di chi sta effettuando un sorpasso, della segnalazione acustica "a conveniente distanza di veicolo che lo precede" (tendente a dimostrare che, con la segnalazione, il R. avrebbe soprasseduto alla svolta).

3. Col secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver assegnato preminente valenza probatoria alle dichiarazioni del teste F., mentre facevano piena prova gli atti pubblici dei Carabinieri intervenuti, che hanno effettuato i rilievi desumendo l’elevata velocità, contestata all’ A. e ne hanno raccolto le dichiarazioni confessorie Chiedono pertanto alla Corte di accogliere – oltre ai quesiti di cui ai numeri da 2.1. a 2.4., i seguenti principi di diritto, verificando se: 3.1. sia configurabile il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento a una decisione che ha accordato decisiva valenza probatoria alla dichiarazione in ordine alle modalità di un sinistro, laddove la sua stessa presenza sul luogo dell’incidente risulti contrastata dalle risultanza di un atto pubblico e dalle dichiarazioni confessorie rese dall’investitore al verbalizzante;

3.2. sia viziata d’insufficiente motivazione la decisione che, in presenza di atti pubblici(contravvenzione elevata all’ A. e sue dichiarazioni ai CC.), attestanti la violazione dell’art. 102 C.d.S., comma 2 e 4, per aver omesso di moderare la velocità in prossimità di una biforcazione con una strada (che ritenuta erroneamente dal giudicante quale privata, laddove è) adibita a pubblico transito, ha conferito decisivo rilievo ad una testimonianza resa quindici giorni dopo l’incidente e che è in contrasto con le dichiarazioni confessorie rese dal conducente dell’autoveicolo investitore (che omise di riferire di aver superato poco prima l’auto del detto teste);

3.3. (oltre a quanto riportato al punto 2.5.), sia viziata da illogicità e contraddittorietà la stessa decisione che abbia escluso la rilevanza della violazione dell’obbligo preventivo di segnalazione acustica di un sorpasso solo perchè il conducente ebbe a voltare lo sguardo a sinistra nel momento in cui stava per essere investito da un’auto che viaggiava ad almeno 80 Km/h.

4. Le due censure – che possono trattarsi congiuntamente data l’intima connessione, essendo entrambe incentrate a contestare la valutazione delle risultanze probatorie – sono prive di pregio sotto ogni profilo.

5.1. Va ribadito, alla luce di una costante giurisprudenza di questa Corte da cui totalmente prescinde parte ricorrente, che in tema di incidenti stradali la ricostruzione della loro dinamica, come pure l’accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e della sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e la loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento della esistenza o esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico – giuridico (tra le tantissime, Cass. 5 giugno 2007 n. 13085; 23 febbraio 2006 n. 4009; 10 agosto 2004 n. 15434; Cass. 14 luglio 2003, n. 11007; Cass. 10 luglio 2003, n. 10880; Cass. 5 aprile 2003, n. 5375; Cass. 11 novembre 2002, n. 15809). Pacifico quanto precede, atteso che il ricorrente, lungi dal prospettare con i motivi ora in esame, vizi logici o giuridici posti in essere dai giudici del merito e rilevanti sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si limitano – contra legem e cercando di superare quelli che sono i ristretti limiti del giudizio di legittimità, il quale, contrariamente a quanto reputa la difesa di parte ricorrente non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale sottoporre a un nuovo vaglio tutte le risultanze di causa – a sollecitare una nuova lettura delle prove raccolte in causa, è palese la inammissibilità dei motivi di ricorso in esame.

5.2. Come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, il giudice di appello ha proceduto ad una completa e puntuale valutazione degli elementi probatori acquisiti agli atti ed ha ritenuto che la condotta di guida dell’intimato A. fosse esente da qualsivoglia addebito di colpa; per contro, l’improvviso spostamento del ciclomotorista intenzionato ad immettersi sulla via privata di accesso al parco giochi Acquadream aveva costituito causa esclusiva dell’incidente. Così operando, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei canoni in tema di ripartizione dell’onere probatorio. Pertanto, confermando consolidati orientamenti di questa S.C., deve affermarsi che il motivo si risolve in un’inammissibile richiesta di nuova valutazione di fatti ormai definitivamente accertati in sede di merito, dato che la parte ricorrente, lungi dal prospettare alcun vizio rilevante della sentenza gravata sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 e delineando solo genericamente la violazione di norme di legge, si limita ad invocare una diversa lettura delle risultanze probatorie e dei fatti, come accertati, ricostruiti ed interpretati dalla corte di merito.

Nelle parti in cui prospettano vizi di motivazione, le censure non tengono conto, quanto alla valutazione delle prove adottata dal giudice di merito, che il sindacato di legittimità non può investire il risultato ricostruttivo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, (Cass. n. 12690/10, in motivazione; n. 5797/05; 15693/04). Del resto, i vizi motivazionali denunciabili in Cassazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n. 6064/08; nonchè Cass. n. 26886/08 e 21062/09, in motivazione).

5.3. Nè sussiste la dedotta violazione dell’art. 2700 c.c. Infatti, la contestazione della violazione delle norme del codice della strada effettuata dagli agenti accertatori (nel caso, carabinieri) non vincola il giudice del merito che, all’esito del contraddittorio processuale, ben può pervenire ad una differente attribuzione della responsabilità per il sinistro a carico dei due conducenti antagonisti, in base a prudente apprezzamento delle prove, sottratto al sindacato di legittimità in presenza di congrua motivazione (Cass. n. 23219/05). Del resto, la fede privilegiata degli atti pubblici, quali i verbali dei militi della strada, non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese ai verbalizzanti (nel caso, quelle dell’ A. in ordine alle circostanze dell’incidente) o alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (quali, nell’ipotesi, quelle relative alla contestazione della violazione stradale); in riferimento a tali ultimi contenuti, il documento non è tuttavia privo di efficacia probatoria, dovendo il giudice di merito prenderli comunque in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarli nel complesso delle risultanze processuali (Cass. n. 9919/06), come correttamente e congruamente avvenuto nel caso di specie. Inoltre, la valutazione dell’attendibilità del teste F. rientra nella valutazione probatoria, rimessa e congruamente effettuata nella specie dal giudice di merito. Circa il quesito di cui al punto 2.2, osserva il Collegio che secondo la giurisprudenza di questa S.C., ai fini delle rilevanti disposizioni dell’abrogato codice della strada, non rileva la natura pubblica o privata della strada essendo sufficiente che essa risulti aperta al pubblico transito sulla base di una valutazione obiettiva della situazione di fatto (Cass. n. 8855/01 e n. 9525/87, entrambe in motivazione). Invero, tale valutazione risulta correttamente condotta dalla Corte territoriale, la quale, sebbene nella terminologia sembri far riferimento all’assetto proprietario delle strade interessate, ha congruamente apprezzato gli elementi obiettivi disponibili: la funzione della via, vale a dire l’accesso al parco giochi; l’assenza di segnalazione di biforcazione e, infine, la segnaletica orizzontale a linea discontinua che continuava ad autorizzare il sorpasso. Senza contare che queste, come altre delle censure attinenti alla valutazione delle risultanze probatorie, sono formulate in violazione del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione, non avendo i ricorrenti precisato se, dove ed in quali termini siano state sottoposte al giudice nei precedenti gradi.

6. E’ inammissibile – non essendo riferibile alla sentenza impugnata, che non si è ovviamente occupata delle relative questioni, stante il loro assorbimento – il terzo motivo, con cui i ricorrenti, pur omettendo le doglianze in ordine al quantum, fanno salvi ed impregiudicati i motivi e le conclusioni del loro appello incidentale indicate nella sentenza impugnata.

4. Ne deriva il rigetto del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nel rapporto tra le parti costituite e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti dell’assicurazione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.000= di cui Euro 1.800= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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