Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-05-2011, n. 11305 Surrogazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 10.10.1998, la Nuova Maa Assicurazioni conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la Paradiso Depositi e Distribuzione di Paradiso Tranquillo & C. s.a.s. per ottenerne la condanna alla refusione della somma di L. 123.808.317 corrisposta, a titolo di indennizzo, alla Lorini autotrasporti, propria assicurata, a seguito della distruzione di diverse spedizioni, ricoverate presso i capannoni in uso alla stessa Paradiso Depositi.

Ritenendo la Paradiso Trasporti e Distribuzione di Paradiso Tranquillo & C. s.a.s. unica responsabile della perdita della merce della Lorini, la compagnia di assicurazioni agiva in rivalsa ex art. 1916 c.c..

La convenuta si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, essendo a suo avviso competente il Foro di Lamezia Terme; nel merito, contestava la fondatezza della avversa domanda e ne chiedeva il rigetto.

Con sentenza n. 7681/02, depositata il 13.06.2002 il Giudice di primo grado condannava la Paradiso Depositi a pagare alla Nuova Maa Assicurazioni s.p.a. la somma di Euro 63.941,66 con rivalutazione ed interessi.

Avverso tale decisione proponeva appello Paradiso Depositi. La Corte di Appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado.

Propone ricorso per cassazione la Paradiso Depositi con quattro motivi.

Resiste la Milano Assicurazioni quale incorporante per fusione della Nuova Maa Assicurazioni s.p.a..
Motivi della decisione

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia "incompetenza territoriale". Sostiene la Paradiso depositi che il Tribunale di Milano era territorialmente incompetente a decidere la causa, essendo esclusivamente competente il Tribunale di Lamezia Terme perchè nel circondario dello stesso essa aveva la sede sociale ed operativa.

Il motivo è infondato.

Nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto che eccepisce l’incompetenza per territorio ha l’onere di contestare nel primo atto difensivo la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato, a nulla rilevando che il criterio trascurato possa in concreto condurre all’individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto, giacchè l’indagine sul verificarsi di tale coincidenza resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione del suddetto convenuto in tal senso (Cass., Sez. Un., 23.4.1999, n. 248).

Nel caso in esame i fori alternativi di cui all’art. 20 c.p.c., non sono stati contestati.

Con il secondo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia".

Lamenta parte ricorrente che non sia stato ammesso il documento presentato in sede di conclusioni di 2^ grado, con cui la Lorini comunicava che non occorreva assicurare le merci depositate, perchè già assicurate, per cui li esentavano da responsabilità per eventuali sinistri.

Il motivo è infondato.

Nel rito ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l’art. 345 c.p.c., comma 3, va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova "nuovi" – la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza – e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame (Cass., 20.4.2005, n. 8203).

Con il terzo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione dell’art. 1916 c.c.", per mancata comunicazione da parte dell’assicuratore della volontà di esercitare l’azione di surroga.

Il motivo è inammissibile perchè solleva una questione nuova che non risulta dalla sentenza d’appello. Se, invece, tale questione fosse stata proposta tempestivamente in appello, non essendosi pronunziata la Corte, la sentenza doveva essere censurata sul punto ex art. 112 c.p.c..

Con il quarto motivo parte ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia".

Sostiene il ricorrente che alla luce degli elementi probatori emersi in corso i causa nessuna responsabilità poteva essere addossata alla ricorrente, avendo quest’ultima impiegato la diligenza del buon padre di famiglia.

Il motivo deve essere rigettato, vertendo su profili di merito che non possono essere esaminati in questa sede.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 3000,00 per onorari, oltre rimborso delle spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *