Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-05-2011, n. 11303 Ricorso

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Svolgimento del processo

C.F., C.C. e C.A.B. convenivano dinanzi al Tribunale di Brindisi – Sez. Specializzata Agraria – S.A. onde ottenere il risarcimento danni nella misura di Euro 15.184,07, oltre interessi, sulla base di una precedente sentenza di condanna nell’an emessa dal medesimo Tribunale.

Si costituiva S.A. che in via preliminare eccepiva l’improponibilità ed improcedibilità del ricorso perchè non preceduto dal tentativo di conciliazione di cui alla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46. Il S. eccepiva altresì la carenza di documentazione necessaria, che non era stata esibita unitamente al ricorso introduttivo, così come non era stata avanzata alcuna richiesta istruttoria e quindi concludeva per il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 6105 del 9.2.2005, condannava lo stesso S. al risarcimento dei danni nella misura di Euro 10.632,80, oltre accessori. Quest’ultimo proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi – Sez. Specializzata Agraria, n. 6/2005. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 189/06, rigettava l’appello con soccombenza delle spese. Propone ricorso per cassazione S.A. con due motivi.

Resistono con controricorso C.F., C.M. C. e C.A.B.. Il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia: "Violazione di legge art. 360 c.p.c., n. 3, 4 e 5 in relazione all’art. 46 n. 203/82"; con il secondo: "Violazione di legge art. 360, n. 3, 4 e 5, in relazione all’art. 415 c.p.c. e 420".

L’impugnata sentenza è stata pubblicata il 9 marzo 2006, dopo l’entrata in vigore dell’art. 366 bis c.p.c. a norma del quale l’illustrazione di ciascun motivo del ricorso per cassazione si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.

Poichè il ricorso di S.A. non contiene la formulazione dei relativi quesiti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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