Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-03-2011) 16-03-2011, n. 10778 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Accogliendo l’impugnazione degli imputati, condannati entrambi in primo grado dal Tribunale di Aosta il 25.11.2008, con sentenza del 19.3.2010 la Corte d’appello di Torino assolveva i cittadini marocchini H.S. e J.F. dal reato di concorso in maltrattamento di A.N., moglie e nuora, giudicando non idonea la deposizione della persona offesa, costituita parte civile, a fondare un certo giudizio di colpevolezza.

2. Ricorre per cassazione il difensore fiduciario della parte civile, avv. Andrea Giunti, con unico motivo denunciando violazione di legge in relazione all’art. 192 c.p.p., art. 546 c.p.p., comma 1, lett. E, art. 530 c.p.p., comma 2 e vizi di motivazione, perchè la Corte distrettuale avrebbe argomentato in modo non approfondito, pur dopo condanna in primo grado, contraddittorio in relazione alla ritenuta fonte del risentimento e con travisamento della prova quanto al contesto del parto prematuro. Da qui la richiesta di "annullare l’impugnata sentenza". 3. Il ricorso è inammissibile per plurimi concorrenti motivi:

– manca la procura speciale di cui all’art. 100 c.p.p. (sent. 6364 del 1997; sent. 24 del 1999; sent. 43982 del 2009), perchè in calce al ricorso – dichiaratamente indicato come atto del solo difensore – vi è mera nomina di nuovo difensore;

– è del tutto generico e propone doglianze di merito;

– non conclude ai fini civilistici, unici rilevanti nel caso di impugnazione ai sensi dell’art. 576 c.p.p..

Conseguente è la condanna alle spese ed in favore della Cassa delle ammende, con la somma di cui al dispositivo, equa al caso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente A. N. al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *