Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-03-2011) 16-03-2011, n. 10777 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Firenze in data 30.6 – 5.9.2008 confermava le condanne inflitte dal Tribunale di Livorno con sentenza del 14.1.2005 a R.A. detta L. ed a E.H.S. alias S. per i delitti di concorso nella cessione continuata di sostanze stupefacenti (entrambi) e lesioni aggravate e resistenza (la sola R.A.), rideterminando il trattamento sanzionatorio complessivo.

2. Ricorrono entrambi gli imputati, con atti distinti redatti dal comune difensore, con i seguenti rispettivi motivi:

2.1 R.A.:

violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5: la motivazione della Corte sarebbe apodittica, tenuto conto della riconosciuta impossibilità di quantificare la sostanza oggetto del traffico e la sua qualità, e omessa in relazione alle deduzioni d’appello.

2.2 E.H.S. alias S.:

– violazione di legge e vizi di motivazione in ordine agli artt. 125 e 192 c.p.p. quanto al reato di cui al capo A: perchè il riconoscimento da parte della teste G. avrebbe valenza diversa da quella attribuitale dai Giudici del merito, non essendo stato accompagnato dall’indicazione di alcun ruolo specificamente svolto dall’imputato se non la sua qualità di fratello della donna, e perchè il soprannome S. risultante dalle intercettazioni era proprio anche di altro imputato.

3. I ricorsi sono inammissibili. Consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000, equa al singolo caso, a favore della Cassa delle ammende.

3.1 Il motivo del ricorso di A.R. è diverso da quelli consentiti: la Corte distrettuale, confrontandosi espressamente con la doglianza d’appello, ha spiegato che le caratteristiche della vicenda di spaccio – per la sua ampiezza, per il ruolo primario svolto dalla donna, per il numero delle persone coinvolte e per l’apprezzabile arco temporale escludevano la configurabilità nella fattispecie di un’ipotesi lieve. Si tratta di un apprezzamento di stretto merito, congruo ai parametri indicati dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, rispetto ai quali il dato quantitativo è solo uno dei criteri da tener presente, e che risulta non incongruo ai dati probatori riferiti alle pagine 6 e 7 della sentenza. Il motivo si risolve allora in una mera sollecitazione, oltretutto generica posto che il richiamo al contenuto dell’atto di appello è apodittico, alla rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in questa sede di legittimità. 3.2 Anche il motivo di ricorso di E.H.S. alias S. è inammissibile perchè al tempo stesso generico e diverso da quelli consentiti, prospettando doglianze di stretto merito.

Quanto infatti all’individuazione del S. di cui alle telefonate nel ricorrente, la Corte distrettuale ha spiegato che la pertinenza dei richiami alle vicende specificamente riguardanti l’imputato (pag.

7) dava conto esaustivo della correttezza di quell’individuazione, che, insieme con le dichiarazioni della teste e il rinvenimento dell’imputato all’atto dell’accesso di polizia nell’abitazione (con le peculiari modalità pure descritte in sentenza, pag. 7), costituivano prove sufficienti. Anche in questo caso vi è uno specifico apprezzamento di stretto merito non incongruo ai dati probatori riferiti, immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che soli rilevano in questa sede (e che in realtà neppure sono dedotti dal ricorrente).
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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