Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-03-2011) 16-03-2011, n. 10805 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.B., indagato, ricorre personalmente avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Venezia il 3 dicembre 2010, la quale ha confermato l’ordinanza 17 novembre 2010 del G.I.P. Trevigiano.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, in relazione all’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10.

In proposito si rileva in fatto: a) che il G.I.P. del Tribunale di Vasto, all’esito dell’udienza di convalida del fermo ex art. 391 c.p.p. di V.B., celebrata in data 9 novembre 2010, convalidava il fermo ed applicava la misura della custodia cautelare in carcere; b) con successiva ordinanza 10 novembre 2010 il G.I.P. presso il Tribunale di Vasto, poichè le ipotesi di reato contestate all’indagato risultavano perpetrate nella provincia di Treviso, dichiarava la propria incompetenza territoriale e disponeva la trasmissione del fascicolo processuale alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso; c) con richiesta 16 novembre 2010 il Pubblico Ministero di Treviso chiedeva al G.i.p. di applicare nei confronti del V. la misura della custodia cautelare in carcere – già disposta dal G.i.p. di Vasto – rinviando, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, a quanto esposto: nel decreto di fermo del P.M. di Treviso, nella richiesta di misura del Pubblico Ministero di Vasto, nelle dichiarazioni rese da B.L. in sede di convalida dell’arresto e nelle dichiarazioni dell’indagato V. in sede di interrogatorio davanti al G.i.p. di Vasto: d) il 17 novembre 2010 il G.i.p. di Treviso, vista la richiesta di rinnovazione, a norma dell’art. 27 c.p.p., della misura cautelare della custodia in carcere, disponeva l’applicazione della massima misura carceraria nei confronti del V.; e) avverso l’ordinanza custodiale la difesa del V. formulava istanza di riesame che veniva discussa il 3 dicembre 2010; f) il difensore del ricorrente con memoria scritta eccepiva la perdita di efficacia della misura cautelare impugnata per mancata trasmissione dell’interrogatorio reso dai V. in sede di convalida avanti ai G.i.p. di Vasto, trattandosi non soltanto di atto sopravvenuto favorevole all’indagato, ma altresì di atto richiamato dal Pubblico Ministero di Treviso nella richiesta di rinnovazione della misura; g) nella stessa memoria si evidenziava che al Tribunale della Libertà non era stata trasmessa nè la trascrizione stenotipica nè l’audiocassetta dell’interrogatorio reso dal V. al quale, peraltro aveva assistito non il difensore di fiducia bensì un difensore d’ufficio.

In tale quadro il ricorso lamenta che, nonostante l’interrogatorio del ricorrente dovesse ritenersi prima ancora che atto sopravvenuto favorevole all’indagato, atto allegato alla richiesta del P.M. di Treviso di rinnovazione della misura cautelare ex art. 27 c.p.p., trattandosi di atto espletato prima di tale richiesta e richiamato dallo stesso Magistrato a sostegno della stessa, il Tribunale della Libertà abbia rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse del V., osservando che l’interrogatorio reso nell’udienza di convalida del fermo non rientra tra gli atti presentati a norma dell’art. 291 c.p.p. sicchè alla mancata trasmissione di esso non può derivare la perdita di efficacia della misura sancita dall’art. 309 c.p.p., comma 10.

Al contrario osserva il ricorso:

1) che tale soluzione ermeneutica si pone in contrasto con altro orientamento della Suprema Corte, privilegiato dalle Sezioni Unite, secondo cui tra gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini non rientra necessariamente il verbale dell’interrogatorio di garanzia il quale, tuttavia, va trasmesso al Tribunale del Riesame, a norma dell’art. 309 c.p.p., comma 5, se in concreto contiene elementi favorevoli all’imputato (Sez. Un., 26 settembre 2001, Mennuni);

2) che, comunque, l’odierna fattispecie è diversa, considerato che l’interrogatorio di garanzia è stato reso dal ricorrente all’udienza di convalida del fermo avanti al G.i.p. di Vasto il quale, dopo aver disposto la massima misura carceraria nei confronti dello stesso, ha dichiarato la sua incompetenza per territorio; l’ordinanza del G.i.p. di Treviso, e impugnata avanti al Tribunale del Riesame di Venezia, è stata emessa in epoca successiva rispetto all’interrogatorio reso dal V.;

3) che il P.M. di Treviso, nella sua richiesta di rinnovazione della misura, ha richiamato proprio l’interrogatorio reso dallo stesso V., con la conseguenza che la questione non attiene all’omessa trasmissione dell’interrogatorio del ricorrente, in quanto atto sopravvenuto favorevole all’indagato, quanto, invece, all’omessa trasmissione di un atto valutato dal Pubblico Ministero e posto a fondamento della sua richiesta di misura cautelare formulata al G.i.p.;

4) che l’Autorità giudiziaria procedente non ha alcun potere selettivo nella trasmissione degli atti presentati dal P.M. a corredo della richiesta cautelare, ai sensi dell’art. 291 c.p.p., comma 1, dato che (si cita: Cass. pen. sez. 6, 10 ottobre 2003), il Tribunale non può omettere – come ha fatto il Tribunale della Libertà nella gravata ordinanza – la verifica circa il fondamento di fatto della eccezione relativa alla omessa trasmissione degli atti sulla base di una prova di resistenza dalla quale risulti una perdurante gravità del quadro indiziario, pur con l’esclusione degli elementi recati dall’atto indisponibile;

5) che pertanto la perdita di efficacia della misura conseguirebbe al mancato inoltro di atti dai quali siano ricavabili i dati di valutazione circa i gravi indizi di colpevolezza, le esigenze cautelari e l’indicazione della misura più adeguata.
Motivi della decisione

In definitiva, secondo l’assunto del ricorrente, poichè nella vicenda il P.M. ha posto a fondamento della richiesta di misura cautelare avanzata al G.i.p. l’interrogatorio reso dal V. all’udienza di convalida, tale atto deve ritenersi tra quegli atti, aventi natura sostanziale, dai quali il Magistrato procedente ha ricavato il compendio indiziario a carico del ricorrente, di conseguenza, l’omessa trasmissione del verbale d’interrogatorio considerarsi non può, quindi considerarsi irrilevante, ma; essendo qualificabile come elemento su cui si è fondata la richiesta del P.M., essa determina la perdita di efficacia del provvedimento cautelare.

Nella specie, inoltre, non si sostiene tanto il tenore, oggetti va mente favorevole all’imputato dell’interrogatorio di garanzia, ma se ne lamenta l’utilizzo ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Il ricorso è infondato.

Va subito premesso che l’interrogatorio di garanzia, previsto dall’art. 294 c.p.p., e l’interrogatorio dei coindagati non sono "sic et simpliciter" annoverabili fra gli elementi favorevoli sopravvenuti per i quali l’art. 309 c.p.p., comma 5, impone l’obbligo di trasmissione da parte dell’autorità giudiziaria procedente al tribunale del riesame.

Detta valenza può essere infatti loro riconosciuta solo quando essi abbiano un contenuto che non si limiti alla mera contestazione delle accuse, ma sia oggetti va mente favorevole all’indagato; pertanto tale valenza deve essere specificamente indicata nel ricorso al tribunale del riesame, quando si vuole sostenere – come nella specie – che dalla mancata trasmissione dei verbali di interrogatorio sia derivata la caducazione della misura cautelare (Cass. pen. sez. 6, 12257/2004 Rv. 228469).

In ogni caso l’obbligo di trasmettere al tribunale del riesame gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini non si estende a quegli atti o documenti che siano – come avvenuto nella vicenda – già nella disponibilità della difesa (ivi compreso il difensore non di fiducia), con possibilità, quindi, per il difensore stesso di utilizzarli e produrli con la richiesta di riesame o nel corso della successiva udienza (Cass. Pen. Sez. 3, 2916/2010 Rv. 245906 Ndrepepaj Massime precedenti Conformi: N. 5756 del 1997 Rv. 209016, N. 3337 del 2000 Rv. 217799, N. 2276 del 2003 Rv. 223508, N. 4061 del 2004 Rv. 227744).

Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonchè apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.

Inoltre, non conseguendo dalla decisione la rimessione in libertà del ricorrente, va disposta, ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato è ristretto, per l’inserimento nella cartella personale.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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