Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-05-2011, n. 11299 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Genova respingeva l’opposizione proposta dalla Sutes s.p.a avverso il decreto ingiuntivo con cui quest’ultima era stata condannata al pagamento, in favore della Brointermed Lines Ltd, della somma di dollari USA 25.840 a titolo di corrispettivo per cosiddetto "nolo morto" per la prenotazione di spazio in nave per novanta contenitori; in accoglimento della domanda di manleva, condannava la Sviluppo s.r.l. a corrispondere a SUTES s.p.a. quanto corrisposto da quest’ultima a Brointermed Lines Ltd in esecuzione del rapporto in oggetto. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la Sviluppo s.r.l. in liquidazione.

All’impugnazione resistevano la Brointermed Lines Ltd e la SUTES s.p.a., quest’ultima proponendo altresì appello incidentale. La Corte di appello di Genova, con sentenza depositata il 12-1-2008, rigettava l’appello principale della Sviluppo s.r.l. e dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto dalla Sutes s.p.a..

Avverso detta sentenza la Sviluppo s.r.l propone ricorso per cassazione con un unico motivo.

Resiste con controricorso Brointermed Lines LTD presentando anche memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Con l’unico motivo la società ricorrente deduce la nullità assoluta della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo. Il motivo è fondato.

Infatti nella motivazione della sentenza i giudici di appello ritengono fondati i motivi della impugnazione proposta dalla Sviluppo s.r.l., affermando esplicitamente che risulta "inammissibile la chiamata in causa di Sviluppo s.r.l. da parte di Sutes s.p.a." e che ciò è sufficiente a fondare l’accoglimento dell’appello principale.

Ancora nel prosieguo della motivazione essi evidenziano un ulteriore motivo di inammissibilità della domanda di Sutes s.p.a nei confronti della Sviluppo s.r.l., consistente nei limiti che possono essere riconosciuti al rapporto di garanzia impropria che "non può elidere il diritto della terza chiamata in causa Sviluppo s.r.l. a vedere rispettati i criteri di competenza territoriale" in base ai quali non era giustificato lo spostamento della cognizione del rapporto al giudice genovese.

In chiara contraddizione con il contenuto della motivazione, che afferma la fondatezza dell’appello principale, con il dispositivo della sentenza la Corte di Appello di Genova rigetta l’appello della Sviluppo s.r.l..

La contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza ne determina la nullità ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2 (Cass. 3528/1997; 11.895/1995; 5808/1995; 7671/1995; 2281/1992).

Nel caso di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo non è infatti consentito individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, nè può farsi ricorso alla interpretazione complessiva di essa, che presuppone una sostanziale coerenza tra le diverse parti e proposizioni della medesima.

La sentenza pertanto va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione che provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione che provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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