Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-03-2011) 16-03-2011, n. 10802 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

.
Svolgimento del processo

1. L.M.L. propone ricorso avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Bologna ha respinto l’appello proposto avverso il provvedimento con il quale il Gip di quella città ha negato l’attenuazione della misura in atto e la sua sostituzione con gli arresti domiciliari.

2. Si lamenta con il primo motivo carenza di motivazione, non risultando valorizzata la condizione di vita favorevole per l’imputato, costituita dalla sua frequenza universitaria, l’assenza di precedenti a suo carico, il decorso del tempo dall’applicazione della misura, elemento di fatto invece ritenuto rilevante al fine di individuare un affievolimento delle esigenze cautelari in pronunce di legittimità. 3. Con il secondo motivo si lamenta errata interpretazione dell’art. 284 c.p.p., non essendosi soffermato il giudice sull’obbligatoria valutazione dell’idoneità del domicilio indicato a garantire dal pericolo di reiterazione, ed a tal fine si opera il richiamo alle caratteristiche della struttura; il Tribunale è giunto ad una valutazione di inadeguatezza in forza della saltuarietà dei controlli connessi all’esecuzione della misura alternativa richiesta, andando di contrario avviso al principio interpretativo del giudice di legittimità, che ha statuito l’impossibilità di fare carico all’interessato di problemi organizzativi dell’apparato di sicurezza.

Si sollecita conseguentemente l’annullamento della pronuncia indicata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto risulta inammissibile attesa la compiuta motivazione svolta dal Tribunale adito circa l’estrema gravità dei fatti ascritti al prevenuto, individuato quale responsabile della co- detenzione, a fini di spaccio, di un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente, che presuppongono collegamento con canali importanti del traffico, oltre che elevata disponibilità economica.

Il Tribunale ha correttamente posto in rilievo che tali circostanze denotano la persistente pericolosità del L., che non può ritenersi scemata dal mero decorso del tempo, soprattutto ove si consideri che la sua condotta processuale, tesa a minimizzare il suo intervento e ad omettere qualsiasi indicazione relativa ai partecipanti all’illecito, di fatto gli consentirebbe, ove vengano ridotti i controlli, la ripresa dei contatti illeciti.

2. Alla luce di tali elementi di fatto risulta correttamente motivata l’ordinanza impugnata in punto di inadeguatezza della misura alternativa, ove è stata posto in rilievo l’assenza di qualsiasi evenienza sopraggiunta che permetta una diversa valutazione di tale elemento di fatto, essendo quelli valorizzati dalla difesa – mancanza di precedenti, stato di studente universitario del prevenuto – antecedenti alla condotta illecita, e quindi di fatto inidonei a garantire dall’elevato pericolo di reiterazione, evidenziato con le precedenti considerazioni.

3. Deve concludersi pertanto per l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *