Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-02-2011) 16-03-2011, n. 10731 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 23/9/2020, il Tribunale di Benevento respingeva l’appello proposto dal P.M. avverso il provvedimento, in data 12/7/2010, con cui il Gip aveva rigettato l’istanza di sequestro preventivo di beni appartenenti a Z.M., indagato, in concorso con altri, per il reato di truffa in danno del Comune di Benevento e di corruzione di P.U. per atto contrario ai doveri d’ufficio.

Il Tribunale riteneva insussistente il presupposto del fumus commissi delicti con riferimento alla truffa contestata in relazione al rilascio della licenza per l’apertura del Centro commerciale "I sanniti", osservando che l’alterazione o il perturbamento dell’assetto edilizio, anche se incidono sugli interessi pubblici tutelati dalle norme urbanistiche, non integrano di per sè il danno patrimoniale, presupposto indefettibile per integrare il reato di truffa. Quanto agli altri reati, trattandosi di fattispecie risalenti nel tempo, il Tribunale riteneva insussistente il requisito del periculum in mora.

Avverso tale ordinanza propone ricorso il P.M. per violazione di legge. Quanto alla truffa aggravata, contestata ai capi 1 e 5 bis, il P.M. osserva che nella fattispecie è incontestabile la sussistenza di un danno patrimoniale come diretta conseguenza del comportamento truffaldino dell’agente, richiamando una Perizia giurata ed una CTU contabile in atti.

Quanto alle ulteriori ipotesi di reato ed, in particolare, la corruzione, collegata alla dazione di Euro 50.000,00 alla ONLUS Iside Nova, riconducibile a M.C. e L.S., il P.M. eccepisce che il reato di corruzione a P.U. deve ritenersi sussistente ogni qualvolta la dazione sia da ritenersi il compenso per il favore ottenuto dal pubblico ufficiale, a nulla rilevando il fatto che la stessa sia avvenuta a distanza di tempo dal compimento dell’atto.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Secondo l’insegnamento di questa Corte: "Nella verifica dei presupposti per l’emanazione del sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p., comma 1, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma, valutando il "fumus commissi delici", deve tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, non occorrendo la sussistenza d’indizi di colpevolezza o la loro gravità, ma solo elementi concreti conferenti nel senso della sussistenza del reato ipotizzato". (Conf. Sez. 5^, 15 luglio 2008 n. 37696, non massimata; v. Corte cost. ord. n. 153 del 2007). (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 37695 del 15/07/2008 Cc. (dep. 03/10/2008) Rv.

241632).

Tanto premesso, occorre rilevare, con riferimento al reato di truffa, che il danno patrimoniale è astrattamente configurabile anche nel caso di rilascio di concessioni edilizie ottenute mediante condotte truffaldine.

Infatti, secondo l’insegnamento di questa Corte:

"Nell’ipotesi di edificazione conseguente al rilascio di una concessione edilizia illegittima, in quanto frutto dell’artificio consistito nella falsa rappresentazione dei luoghi contenuta nel progetto e negli elaborati tecnici presentati agli uffici competenti dal soggetto richiedente, è configurabile il reato di truffa ai danni dell’amministrazione comunale quando possa evidenziarsi, in concreto, un pregiudizio economico dell’ente pubblico territoriale rappresentabile, ad esempio, dal dispendio di mezzi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi o dall’apprestamento di opere di urbanizzazione eventualmente resesi necessarie dal permanere della costruzione nonostante l’illegalità originaria" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2529 del 28/01/1997 Ud. (dep. 14/03/1997) Rv. 207308;

conforme Sez. 2, Sentenza n. 7259 del 17/05/2000 Ud. (dep. 19/06/2000) Rv. 216360). In particolare con la sentenza 7259/2000, questa Corte ha precisato che il danno patrimoniale, se non può essere rappresentato dalla mera lesione di interessi collettivi all’ordinato assetto urbanistico di cui il comune è portatore, assume tuttavia concretezza nei casi in cui con il fraudolento conseguimento della concessione edilizia si venga a gravare l’ente di oneri di urbanizzazione diversi e maggiori rispetto a quelli derivanti dal progetto assentito e posti a carico del richiedente, e ad imporre all’ente un dispendio per l’attività di autotutela necessaria a rimuovere il provvedimento oggettivamente illegittimo e gli effetti di esso. Occorre, inoltre, precisare che tale orientamento non è contraddetto dai precedenti arresti giurisprudenziali citati dal Tribunale del riesame. In particolare Cass. 6/10/1989, Rv. 185007, ha statuito che: "nell’ipotesi in cui con falsi documenti si ottenga il rilascio di una concessione edilizia in contrasto con gli strumenti urbanistici, non è configurabile la truffa, quando il danno patrimoniale venga individuato soltanto nella lesione di interessi collettivi per l’ordinato assetto urbanistico, di cui il comune è portatore", mentre Cass. n. 8819/1991, Rv. 188121, esclude la sussistenza del reato di truffa in un’ipotesi che non ha nulla a che vedere con la fattispecie in esame, vale a dire nel caso di mutamento della destinazione d’uso di un immobile.

Orbene, nel caso di specie il Tribunale ha sostanzialmente eluso i principi di diritto sopra richiamati. In particolare il Tribunale ha escluso, in aperta contraddizione con l’insegnamento di questa Corte, che il dispendio sostenuto dal Comune di Benevento per le attività di autotutela dell’Ente che ha dovuto proporre ricorso giurisdizionale amministrativo innanzi al TAR della Campania per ottenere la condanna della ditta Zamparini all’esecuzione degli obblighi non adempiuti, ovvero al risarcimento del danno, costituisca danno patrimoniale derivante dai comportamenti truffaldini dell’agente come contestati ai capi 1) e 5) bis del capo di imputazione.

Inoltre il Tribunale, nella qualificazione giuridica del fatto ha eluso il tema del danno patrimoniale, osservando che dalla stessa lettura delle contestazioni riportate ai capi 1) e 5) bis mancherebbe la specifica indicazione del danno arrecato all’Ente, che deve essere ben distinto dall’ingiusto profitto. Senonchè nei due capi di imputazione in predicato sono indicate specifiche circostanze dalle quali si desume un danno per l’Ente truffato direttamente derivante dai raggiri posti in essere dall’agente, come il fatto che lo Z. si era impegnato a cedere al Comune un’area di 21.330 mq, mentre l’area in questione risultava di una estensione di gran lunga inferiore ed il fatto che le aree promesse al Comune erano state vendute a due società di leasing. Di conseguenza il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio in quanto viziato da violazione di legge.

L’annullamento del provvedimento con il quale il Tribunale per il riesame di Benevento ha respinto l’appello del P.M. avverso l’ordinanza del Gip reiettiva della richiesta di sequestro preventivo, con riferimento al reato di truffa, assorbe ogni altra questione.

In sede di rinvio il Tribunale valuterà se i beni di cui viene richiesto il sequestro costituiscano cose pertinenti al reato, ovvero costituiscano prezzo o profitto del reato, sequestrabili ai sensi degli artt. 640 quater e 322 ter cod. proc. pen..
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Benevento per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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