T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 11-03-2011, n. 448 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 12 gennaio 2009 e depositato il successivo 10 febbraio, la ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, il provvedimento dello Sportello unico per l’immigrazione di Caltanissetta del 24 ottobre 2008, notificatole (asseritamente) il 12 novembre seguente, con cui è stata disattesa l’istanza di rilascio di nullaosta al lavoro subordinato ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 25 luglio 1998 e ss.mm.ii. e dell’art. 30 del D.p.r. n. 349 del 1999 e ss.mm.ii., per la cittadina cinese X.H. – che ella avrebbe assunto presso la propria azienda commerciale con le mansioni di operaio comune, livello sesto -, con la motivazione dell’insufficienza del reddito.

La ricorrente deduce "Violazione dell’art. 3 l.241/90. Violazione di norme interne con riferimento alla circolare del ministero del lavoro n. 55/2000 e di norme regolamentari con riferimento all’art. 30 bis d.p.r. 394/99 e succ. modifiche. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Erronea valutazione dei fatti e dei presupposti".

In sostanza, l’insufficienza del reddito dichiarato dalla ricorrente, non sarebbe motivazione sufficiente a supportare il diniego della domanda, poiché non consentirebbe di capire le ragioni per le quali l’amministrazione ha rigettato l’istanza.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, senza spiegare difese scritte.

Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione regionale intimata.

Con ordinanza n. 268/2009 l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato è stata respinta per il ritenuto difetto di fumus e periculum.

All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2011, su richiesta conforme delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Quanto al profilo procedimentale, va, innanzitutto, rilevato che in seno alla motivazione del diniego impugnato è specificato che, in data 24 settembre 2008, era stato dato dall’ufficio procedente il preavviso del diniego ai sensi dell’art. 10bis della l. n. 241 del 1990, con l’indicazione del termine entro il quale la ricorrente avrebbe potuto produrre ulteriori chiarimenti o elementi di valutazione utili ai fini di un eventuale riesame della pratica.

Tale diritto partecipativo, tuttavia, non risulta essere stato esercitato dalla ricorrente.

A fronte di tale inerzia, si pone, invece, la chiarezza e la non equivocabilità della ragione del diniego, supportata sia dalle norme e direttive applicative invocate dalla ricorrente, sia dalla documentazione fiscale dalla stessa prodotta in atti al fine di evidenziare la "capacità economica" della propria impresa commerciale.

Giova, a questo punto, richiamare i riferimenti normativi, in parte invocati anche dalla ricorrente, cui ricondurre la vicenda concreta, ossia gli articoli 22 del D.Lgs. n. 286/98 e 30 bis del D.P.R. n. 394/1999, così come modificati dalle leggi successive.

Dette norme delineano il quadro di riferimento per l’ingresso in Italia di cittadini extracomunitari a titolo di lavoro subordinato sulla base delle esigenze manifestate dai futuri datori di lavoro, che debbono, al riguardo, ottenere una specifica autorizzazione; quest’ultima può essere, poi, rilasciata sulla base degli impegni da assumere nei confronti del lavoratore e nei limiti consentiti in materia di flussi migratori in base alle esigenze e alla capacità di accoglienza della nazione.

A questo scopo l’art. 30 bis del D.P.R. n. 394/98, in particolare, stabilisce che "lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall’articolo 30quinquies, procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell’idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili…" (comma 8).

"Nei casi di irregolarità sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all’integrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22, comma 5, e 24, comma 2, del testo unico, per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato e per il rilascio dell’autorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dell’avvenuta regolarizzazione della documentazione…"(comma 9).

L’ufficio procedente è, quindi, chiamato a valutare sulla base del sopraccitato art. 30 bis del D.P.R. n. 394/1999, oltre la regolarità formale della domanda e l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro indicato dal datore di lavoro, anche la capacità economica dell’impresa e le sue esigenze in rapporto al numero di istanze di assunzione presentate.

La circolare n. 55 /2000, prot. n. 3566 del 28 luglio 2000, diramata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con oggetto "Autorizzazioni al lavoro per ingresso dall’estero – artt. 22 e 24 del T.U. n. 286/98, artt. 30 e 38 del regolamento di attuazione D.P.R. n. 469/97. Autorizzazioni al lavoro domestico", a proposito della documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione al lavoro per consentire alle Direzioni provinciali del lavoro di valutarne la possibilità del rilascio, precisa che ai sensi dell’art. 30, 3° comma, lett. c del D.P.R. n. 394/99 – il cui contenuto è stato poi trasfuso nel vigente e seguente art. 30 bis, aggiunto dall’art. 24, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 – va allegata copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali, attestante la sua capacità economica; quindi, chiarisce che "la documentazione citata consiste nelle copie delle denunce IRPEF/IRPEG (Mod. UNICO), nel registro dei corrispettivi (in mancanza delle precedenti denunce), nel bilancio d’esercizio,nelle ricevute dei contributi previdenziali versati ed in ogni altra documentazione utile ad attestare la capacità economica del datore di lavoro istante.

Conformemente agli indirizzi di semplificazione della attività amministrativa, si ritiene facoltà del datore produrre gli originali o la autocertificazione, laddove quest’ultima sia possibile secondo quanto precisato di seguito.

La facoltà di autocertificazione del datore di lavoro, laddove questi intenda avvalersene e purché riferita a stati, fatti e qualità, si sostanzia in una dichiarazione complessiva in cui il datore di lavoro attesta, oltre ai principali indicatori di risultato ai fini fiscali per supportare e motivare la capacità economica dell’azienda, anche l’iscrizione alla Camera di Commercio (anche ai fini dell’art. 9 D.P.R 252/98) ed il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 30 (n.d.r.: oggi 30 bis) di che trattasi, riguardanti l’applicazione del contratto collettivo e la congruità della richiesta rispetto sia alla capacità economica, sia all’esigenza dell’impresa. Tale capacità economica dell’imprenditore va valutata caso per caso, comunque, dalla Direzione Provinciale del Lavoro in relazione sia al numero dei lavoratori da assumere sia all’esigenza dell’impresa, anche a mezzo di motivata relazione a cura del datore di lavoro richiedente…".

Appare chiaro, allora, che sussiste un onere di dimostrazione documentale della sufficienza della capacità economica dell’impresa gravante sul richiedente che, poi, viene valutata caso per caso dall’ufficio titolare dell’istruttoria; nel caso concreto, quest’ultimo ha anche – doverosamente – sollecitato la richiedente ad integrare la documentazione già esibita, facoltà però negletta.

In altre parole, atteso che l’Amministrazione, una volta in possesso degli elementi utili all’assunzione della propria determinazione, non è tenuta a sollecitare il richiedente a produrre ulteriori documenti a suo favore, oltre quanto imposto nella fase istruttoria seguente al preavviso di rigetto, essendo onere di chi richiede il titolo legalizzante il soggiorno di terzi, fornire gli elementi atti allo scopo, non si riscontra nel caso in esame alcun difetto di motivazione, né violazione di legge, né eccesso di potere per difetto dei presupposti o valutazione dei fatti.

1.2. Per completezza, con riguardo al possesso del requisito del reddito sufficiente, si deve sottolineare che quello percepito dalla odierna ricorrente non appare ragionevolmente idoneo a finanziare il rapporto di lavoro subordinato con un operaio di sesto livello.

Risulta dalla documentazione fiscale versata in atti, invero, che la ricorrente, titolare di ditta individuale operante nel settore del commercio, con due figli e marito a carico, non possiede altre fonti di guadagno oltre il reddito d’impresa (lordo) dichiarato, pari a Euro 9.400 per l’anno 2006, a Euro 7.400 per l’anno 2007, a Euro 10.000 alla data del 30 ottobre 2008.

Il trattamento economico minimo mensile di un operaio di sesto livello, infatti, corrisponde a Euro 1.192,19 mensili (così come previsto dal C.C.N.L. del settore commercio in vigore, per la parte economica, dal 1° febbraio 2008).

I costi per l’assunzione di un operaio di sesto livello non appaiono, dunque, compatibili con la situazione reddituale dichiarata ai fini fiscali ed esibita della ricorrente.

1.3. Conclusivamente il ricorso è infondato e va respinto.

2. In ragione della materia trattata e della limitata attività difensiva svolta dall’amministrazione statale resistente, le spese possono essere eccezionalmente compensate, mentre, in merito, nulla va disposto nei confronti dell’amministrazione regionale non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese del giudizio compensate nei confronti del Ministero dell’interno.

Nulla per le spese nei confronti dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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