T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 11-03-2011, n. 441 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I. Con ricorso notificato in data 3/2/2006 e depositato in data 8/2/2006 i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 223 dell’1/12/2005 con la quale è stata ingiunta la demolizione di due fabbricati, composti da piano seminterrato e piano rialzato, siti in Alcamo, c.da S. Lucia, foglio 57, part.lla 20.

Avverso il provvedimento impugnato deducono:

1) Falsa ed erronea applicazione dell’art. 7 l. 28/2/1985, n. 47, atteso che la norma su cui si fonda il provvedimento è stata abrogata, con decorrenza 30/6/2002, dall’art. 136 t.u. n. 380/2001;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 28/2/1985, n. 47 e dell’art. 23, ult. c., l.r. 10 agosto 1985, n. 37, atteso che è stata omessa ogni indagine circa l’epoca di costruzione del manufatto, ma le opere sono state realizzate in epoca antecedente all’entrata in vigore della l. n. 47/85;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 28/2/1985, n. 47 e dell’art. 23, ult. c., l.r. 10 agosto 1985, n. 37, atteso che non è stato valutato l’interesse pubblico al mantenimento del bene, né viene esattamente individuato il bene di cui trattasi;

4) Eccesso di potere sotto il profilo dell’impossibilità ad adempiere all’ordine di demolizione, atteso che l’immobile è sottoposto a sequestro penale e quindi l’ordine di demolizione non può essere eseguito.

Concludono quindi per l’accoglimento del ricorso.

Il Comune di Alcamo, ancorché regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

II. Con il primo ricorso per motivi aggiunti – notificato in data 8/6/2006 e depositato in data 22/6/2006 – i ricorrenti hanno impugnato il silenziorigetto sull’istanza di rilascio della concessione edilizia in sanatoria presentata in data 8/3/2006.

Avverso il provvedimento impugnato deducono:

1) Violazione e mancata applicazione delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo (art. 2 l. n. 241/1990), atteso che sussiste l’obbligo del Comune di motivare il diniego di sanatoria;

2) Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, atteso che i ricorrenti non sono stati posti in grado di individuare le norme del p.r.g. o del regolamento edilizio che impediscono l’accoglimento dell’istanza di sanatoria.

III. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti – notificato in data 14/7/2009 e depositato in data 23/7/2009 – i ricorrenti hanno impugnato il primo provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio della concessione edilizia in sanatoria presentata in data 8/3/2006 e contestuale ingiunzione di demolizione (provvedimento prot. n. 01274/2009).

Avverso il provvedimento impugnato deducono:

1) Violazione e mancata applicazione delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo (art. 10 bis l. n. 241/1990 – art. 2 l. n. 241/1990) – Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, atteso che la motivazione del provvedimento è insufficiente in quanto non viene indicata l’estensione del terreno ai fini del mancato rispetto dell’indice di fabbricabilità, né viene indicata la distanza tenuta dalle costruzioni dei ricorrenti rispetto alle altre costruzioni;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 28/2/1985, n. 47 e dell’art. 23, ult. c., l.r. 10 agosto 1985, n. 37, atteso che è stata omessa ogni indagine circa l’epoca di costruzione del manufatto, ma le opere sono state realizzate in epoca antecedente all’entrata in vigore della l. n. 47/85;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 28/2/1985, n. 47 e dell’art. 23, ult. c., l.r. 10 agosto 1985, n. 37, atteso che non è stato valutato l’interesse pubblico al mantenimento del bene, né viene esattamente individuato il bene di cui trattasi.

IV. Con il terzo ricorso per motivi aggiunti – notificato in data 12/1/2010 e depositato in data 25/1/2010 – i ricorrenti hanno impugnato il nuovo provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio della concessione edilizia in sanatoria presentata in data 25/8/2009 (provvedimento prot. n. 379/2009).

Avverso il provvedimento impugnato deducono:

1) Violazione e mancata applicazione delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo (art. 10 bis l. n. 241/1990 – art. 2 l. n. 241/1990) – Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, atteso che la motivazione del provvedimento è insufficiente in quanto non viene indicata l’estensione del terreno ai fini del mancato rispetto dell’indice di fabbricabilità, né viene indicata la distanza tenuta dalle costruzioni dei ricorrenti rispetto alle altre costruzioni;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 28/2/1985, n. 47 e dell’art. 23, ult. c., l.r. 10 agosto 1985, n. 37, atteso che è stata omessa ogni indagine circa l’epoca di costruzione del manufatto, ma le opere sono state realizzate in epoca antecedente all’entrata in vigore della l. n. 47/85;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 28/2/1985, n. 47 e dell’art. 23, ult. c., l.r. 10 agosto 1985, n. 37, atteso che non è stato valutato l’interesse pubblico al mantenimento del bene, né viene esattamente individuato il bene di cui trattasi.

4) Eccesso di potere sotto il profilo dell’impossibilità ad adempiere all’ordine di demolizione, atteso che l’immobile è sottoposto a sequestro penale e quindi l’ordine di demolizione non può essere eseguito.

V. Con il quarto ricorso per motivi aggiunti – notificato in data 28/4/2010 e depositato in data 4/5/2010 – i ricorrenti, dopo aver presentato nuova istanza di sanatoria in data 9/2/2010, hanno impugnato il provvedimento n. 3210 del 5.2.2010 di rigetto di tale istanza (avente contenuto meramente confermativo del provvedimento n. 379/2009), proponendo identiche censure a quelle contenute nel terzo ricorso per motivi aggiunti.

VI. Con il quinto ricorso per motivi aggiunti – notificato in data 9/9/2010 e depositato in data 22/9/2010 – i ricorrenti, dopo aver presentato nuova istanza di sanatoria in data 28/6/2010, hanno impugnato il provvedimento n. 36627 del 20/6/2010 di rigetto di tale istanza (avente contenuto meramente confermativo del provvedimento n. 379/2009), proponendo identiche censure a quelle contenute nel terzo ricorso per motivi aggiunti.

VII. Con il sesto ricorso per motivi aggiunti – notificato in data 29/11/2010 e depositato in data 13/12/2010 – i ricorrenti, dopo aver presentato nuova istanza di sanatoria in data 1/10/2010, hanno impugnato il provvedimento n. 12901 in data 11/10/2010 di rigetto di tale istanza (avente contenuto meramente confermativo del provvedimento n. 379/2009), proponendo identiche censure a quelle contenute nel terzo ricorso per motivi aggiunti.

VIII. All’udienza pubblica del 25/2/2011, udito il difensore dei ricorrenti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Osserva innanzitutto il Collegio che la materia del contendere deve ritenersi concentrata nel terzo ricorso per motivi aggiunti avente ad oggetto l’ultimo provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria (prot. n. 379/2009), successivamente confermato dal Comune con provvedimenti che ad esso hanno fatto puramente e semplicemente rinvio.

Infatti, se è pur vero che ogni qual volta i ricorrenti hanno presentato una nuova istanza di concessione edilizia in sanatoria, hanno fatto venir meno l’interesse alla decisione sui provvedimenti in precedenza adottati dall’Amministrazione comunale, è anche vero che detta prassi non può consentire agli interessati di procrastinare sine die la decisione sull’esistenza o meno dell’abuso edilizio, di talché legittimamente il Comune di Alcamo, con riferimento alle ulteriori tre istanze presentate successivamente a quella del 25/8/2009, decisa con il diniego prot. n. 379/2009, si è limitato dichiaratamente ad adottare atti meramente confermativi di esso.

D’altra parte, le censure dedotte avverso il provvedimento di diniego prot. n. 379/2009 sono rinvenibili anche negli altri atti di gravame.

2. E’ quindi possibile passare all’esame del terzo ricorso per motivi aggiunti.

2.1. Con il primo ed il secondo motivo (Violazione e mancata applicazione delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo (art. 10 bis l. n. 241/1990 – art. 2 l. n. 241/1990) – Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 28/2/1985, n. 47 e dell’art. 23, ult. c., l.r. 10 agosto 1985, n. 37), i ricorrenti lamentano:

– che la motivazione del provvedimento è insufficiente in quanto non viene indicata l’estensione del terreno ai fini del mancato rispetto dell’indice di fabbricabilità, né viene indicata la distanza tenuta dalle costruzioni dei ricorrenti rispetto alle altre costruzioni;

– che è stata omessa ogni indagine circa l’epoca di costruzione del manufatto, ma le opere sono state realizzate in epoca antecedente all’entrata in vigore della l. n. 47/85.

Osserva al contrario il Collegio che il provvedimento n. 379/2009 risulta compiutamente motivato facendo espresso riferimento non solo alla violazione dell’indice massimo di fabbricabilità e alla violazione delle distanze, ma soprattutto in ragione della questione dell’epoca di costruzione delle opere di cui trattasi.

Invero, l’istanza di concessione edilizia in sanatoria presentata dai ricorrenti è stata proposta ai sensi della l. n. 326/2003 di talché, per espressa previsione normativa, le opere dovevano essere compiutamente realizzate prima del 31/3/2003.

Nel caso di specie si legge nel provvedimento impugnato "Vista la relazione del tecnico comunale del 15/4/2005 dalla quale si evince che l’immobile abusivo di cui in premessa alla data del 4/6/2003 non era ancora realizzato come risulta dalla foto aerea n. 399del 4/6/2003 della zona interessata".

La circostanza non risulta contestata se non in modo del tutto generico dai ricorrenti che non offrono alcuna prova contraria alle risultanze dell’istruttoria del Comune, suffragata anche dai rilievi fotografici.

Segue da ciò l’infondatezza dei primi due motivi di gravame.

2.2 Con il terzo motivo (Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 28/2/1985, n. 47 e dell’art. 23, ult. c., l.r. 10 agosto 1985, n. 37), si lamenta che non sarebbe stato valutato l’interesse pubblico al mantenimento del bene, né sarebbe esattamente individuato quest’ultimo.

E’ palese l’infondatezza delle censure di cui trattasi: da un lato, essendo in re ipsa l’interesse pubblico all’eliminazione degli abusi edilizi, e, dall’altro lato, essendo il bene individuato, per relationem, mediante il richiamo alle varie istanze di sanatoria presentate dagli stessi interessati con i relativi allegati.

2.3. Con il quarto motivo (Eccesso di potere sotto il profilo dell’impossibilità ad adempiere all’ordine di demolizione), si lamenta che l’immobile è sottoposto a sequestro penale e quindi l’ordine di demolizione non può essere eseguito.

Rileva al contrario il Collegio che la circostanza che l’immobile abusivamente realizzato sia sottoposto a sequestro penale non osta all’adozione dell’ordine di demolizione, dal momento che è possibile motivatamente domandare all’autorità giudiziaria il dissequestro dell’immobile proprio al fine di ottemperare al predetto ordine (cfr. T.a.r. Campania – Napoli, sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 895 e T.a.r. Campania – Napoli, sez. IV, 29 luglio 2010, n. 17066).

3. Alla luce dalle considerazioni che precedono il ricorso introduttivo e quelli per motivi aggiunti, in quanto infondati, devono tutti essere rigettati.

Nulla quanto alle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune di Alcamo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo rigetta.

Nulle per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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