Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-05-2011, n. 11287 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 21.11.2008 N.F. ha lamentato l’irragionevole durata del processo da lui promosso con atto 3.11.1990 davanti al TAR campano al fine di ottenere l’annullamento di atti amministrativi che avevano impedito l’apertura di un ambulatorio medico nel Comune di Sant’Arcangelo Trimonte. Ha dedotto che il giudizio, introdotto col citato ricorso, è tutt’ora pendente e richiesto il pagamento di Euro 22.000.00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Nella contumacia del Ministero convenuto l’adita Corte d’appello di Napoli dichiarava il ricorso improponibile, non potendo l’istanza presentata dalla parte al TAR in data 18/11/2008 assimilarsi all’istanza di prelievo di cui al R.D. n. 642 del 1907, art. 51, comma 2. Avverso detto decreto il N. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La parte intimata non si costituiva.
Motivi della decisione

Con il primo motivo, deducendosi violazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 (conv. in L. n. 133 del 2008) si rileva che "al di là dell’inapplicabilità di detta norma ai giudizi finalizzati all’equa riparazione per la irragionevole durata del giudizio presupposto precedente alla sua emanazione, "l’istanza volta a ottenere la pronta fissazione dell’udienza di discussione può assimilarsi di a quella di prelievo non rilevando la diversa intitolazione. Con il secondo motivo si ribadisce che dalla diversa intitolazione non può farsi derivare l’improponibilità del ricorso ex art. 54 cit.. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione soprattutto per il diverso esito di altri identici ricorsi presso gli stessi Uffici giudiziari.

I primi due motivi che, per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, appaiono fondati alla stregua dei rilievi che seguono, restando assorbito il terzo motivo.

Com’è noto il D.L. n. 112 del 2008, art. 54 (conv. nella L. n. 133 del 2008) dispone che la "domanda di riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 647, art. 51, comma 2. "Prima dell’entrata in vigore di tale norma, la giurisprudenza di questa Corte era costante nel ritenere che la lesione del diritto alla definizione del processo entro un termine ragionevole andasse riscontrata anche per le cause davanti al Giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza subisca slittamento per effetto della mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo, mancanza e ritardo destinati ad incidere unicamente sulla determinazione dell’entità dell’equa riparazione con riferimento anche all’art. 2056 c.c..

Ora a prescindere dalla questione (non investita direttamente dai motivi di ricorso) se, con riferimento ai giudizi pendenti davanti al Giudice amministrativo al momento dell’entrata in vigore del citato art. 54, la sanzione di improponibilità vada a colpire il ricorso anche per quel ritardo nella definizione del procedimento già maturato al momento di entrata in vigore della norma in esame, il carattere derogatorio della stessa rispetto alla regola generale fino a quel momento vigente, ne impone una stretta e non estensiva interpretazione. Nella specie, con l’istanza di fissazione di udienza presentata al TAR il 18/11/08, le parti ricorrenti dopo aver premesso di aver dato incarico ai legali ivi nominati di presentare, fra l’altro, istanza di prelievo, concludono chiedendo "volersi fissare l’udienza di discussione del ricorso n. 7368/90 avendo interesse alla relativa definizione". Tenuto conto che, a distanza di 18 anni dal deposito del ricorso, e di una risalente istanza di fissazione d’udienza a suo tempo presentata, al di là del nomen iuris utilizzato, detta istanza sta a significare il perdurante interesse della parte privata alla pronta definizione della controversia, l’istanza in esame contiene l’elemento essenziale costituito della segnalazione dell’interesse e della ormai maturata urgenza alla definizione del ricorso, che connota l’istituto di cui all’art. 51 del Regolamento di procedura n. 642 del 1907 (oggi ripreso dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 71, comma 2).

Ritenuta pertanto la proponibilità del ricorso deve essere cassata la sentenza oggetto dell’impugnazione e la causa rimessa, anche per le spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente grado di giudizio.

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