Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-02-2011) 16-03-2011, n. 10722

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 15-16.10.10 il Tribunale di Bologna, sezione riesame, previa derubricazione dell’iniziale ipotesi accusatoria da concorso in rapina a furto aggravato ex art. 61 c.p., n. 5, annullava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 5.8.10 dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia nei confronti di V.C. e M. M., di cui ordinava l’immediata scarcerazione se non detenuti per altra causa.

Questi, in sintesi, i fatti: entrato nei locali del Circolo (OMISSIS), B.F. era stato aggredito da R.C., che lo aveva costretto a sborsare il denaro che aveva con sè; presenti al fatto erano stati il V. e il M. che, pur non esercitando personalmente violenza o minaccia nei confronti della parte offesa, erano stati presenti all’azione del R. e con lui avevano subito diviso il denaro sottratto al B..

Il Tribunale del riesame, ritenendo non provato il previo concerto del V. e del M. con il R., aveva affermato che costoro si erano limitati ad approfittare della situazione impossessandosi di parte del denaro sottratto al B..

Ricorre il PM presso il Tribunale di Reggio Emilia contro detta ordinanza, di cui chiede l’annullamento per erronea interpretazione ed applicazione della legge penale nella parte in cui ha escluso il concorso del V. e del M. nella rapina posta in essere dal R. ai danni del B. per ritenuta mancanza di prova del previo concerto: in realtà – obietta il ricorrente – basta anche un dolo concomitante; del pari censura la gravata pronuncia laddove non ha considerato che per aversi concorso nel reato è sufficiente che il singolo realizzi una porzione della condotta criminosa nella consapevolezza dell’azione compiuta o da compiersi ad opera di altri.

1 – Il ricorso è fondato.

Per costante insegnamento di questa S.C. (dal quale non si ravvisa motivo di discostarsi) il concorso di persone nel reato non deve necessariamente essere presente fin dal momento della programmazione e preparazione della condotta vietata, poichè l’adesione del correo può intervenire in qualsiasi istante dello svolgimento del comportamento illecito, purchè la partecipazione avvenga ad azione ancora in itinere (cfr., ad es., Cass. Sez. 3^ n. 3506 del 5.3.96, dep. 6.4.96, rv. 204868; conf. Cass. rv. 177167; Cass. rv. 176634;

Cass. rv. 161077; Cass. rv. 146430).

Pertanto, la condivisione anche solo di un segmento della linea unitaria della condotta criminosa configura pienamente il concorso allorquando – consentendo il raggiungimento dell’evento mediante una fattiva collaborazione – abbia avuto efficacia decisiva nella realizzazione del delitto (cfr., ad es., Cass. Sez. 5^ n. 8984 del 18.5.2000, dep. 10.8.2000, rv. 217766).

A ciò si aggiunga l’antico e costante insegnamento di questa S.C. secondo cui per ravvisare un concorso nel reato può bastare anche la mera presenza non occasionale nel medesimo contesto topico-temporale durante l’esecuzione del reato, qualora essa sia servita a fornire all’autore del fatto stimolo all’azione o maggior senso di sicurezza nella propria condotta (cfr,, ad es., Cass. 11.3.97 n. 4805, dep. 22.5.97, Perfetto; Cass. n. 1108 del 6.2.97, ud. 4.12.96, P.M. in proc. Famiano; Cass. n. 8389 del 12.9.96, ud. 29.4.96, Santi ed altri; Cass. n. 4041.94; Cass. n. 7957 del 24.8.93, ud. 15.4.93, La Torre ed altri; Cass. 11.12.93 n. 11344, ud. 10.5.93, Algranati ed altri; Cass. 8.3.91 n. 3003, ud. 2.10.90, Iankson ed altro; Cass. 11.4.90 n. 5332, ud. 6.12.89, Giusti).

L’errore in punto di diritto in cui è incorso il Tribunale è stato quello di guardare al contributo causale della condotta del V. e del M. solo in termini di eventuale previo concerto con il R., trascurando che si può volontariamente concorrere nel reato anche intervenendo in una fase successiva a quella dell’originaria ideazione e a sua esecuzione già in corso.

E’ noto, infatti, che la volontà di concorrere nel reato non presuppone necessariamente un previo accordo nè la reciproca consapevolezza dei diversi apporti, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all’altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che il concorso può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea o, ancora, come pura e semplice adesione all’opera di altri (v. Cass. S.U. n. 31 del 22.11.2000, dep. 3.5.2001, nonchè successiva conforme giurisprudenza).

2- In conclusione, l’ordinanza impugnata deve annullarsi con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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