Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-05-2011, n. 11280 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto depositato il 7.7.2008 la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato nullo il ricorso proposto da A.A. per ottenere l’equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo amministrativo introdotto innanzi al TAR Campania e non ancora definito, avendo riscontrato nullità della nullità della procura, priva di data e con diversi caratteri a stampa, conferita al difensore su foglio separato nonostante la pagina finale del ricorso non fosse conclusa, con numerazione progressiva a penna e timbro di congiunzione, aggiunti sicuramente dopo il deposito dell’atto, la cui copia non reca le medesime caratteristiche. L’atto, inoltre, relativo a giudizio seriale, non indica l’autorità competente adita.

Avverso questo decreto A.A. ha proposto ricorso per Cassazione in base ad unico motivo articolato in 4 profili ed ulteriormente illustrato con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

L’Amministrazione intimata ha resistito con controricorso. Il Collegio ha disposto darsi luogo a "motivazione semplificata".
Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile. La procura, alla quale si riferisce il vizio riscontrato dal giudice del merito, e di cui si assume in questa sede regolarità e validità, non risulta allegata al fascicolo di parte ricorrente. La palese consumata violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che prescrive il deposito, insieme col ricorso per cassazione, degli atti e documenti sui quali esso si fonda, comporta l’applicazione dell’indicata sanzione.

Ne consegue condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso improcedibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in Euro 600,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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