Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-02-2011) 16-03-2011, n. 10717 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 31/08/2010, il Tribunale di Firenze, a seguito di istanza di riesame avanzata, fra gli altri, nell’interesse di P.A. e B.M. indagati per il reato di concorso in riciclaggio, revocava l’ordinanza del Gip del Tribunale di Pisa, emessa in data 11/8/2010, con la quale era stata applicata alla P. la misura cautelare della custodia in carcere ed al B. la misura cautelare degli arresti domiciliari.

La vicenda nasceva da una indagine della Guardia di Finanza che aveva portato all’accertamento di numerosi episodi di usura attribuiti a P.M.. Costui per la movimentazione dei titoli oggetto dell’attività usuraria utilizzava un c/c bancario, intestato alla figlia, P.A., aperto presso la Banca di Credito Cooperativo di (OMISSIS) di cui B.M. era Direttore Generale Con riferimento a quest’ultimo il Tribunale riteneva insussistente il quadro di gravità indiziaria osservando che il B., nella sua veste di Direttore Generale non aveva mai ricevuto segnalazioni di operazioni sospette riguardo alla posizione del P. e, dopo aver avuto notizia dell’intervento della Procura di Pisa, aveva posto degli ostacoli al compimento delle operazioni bancarie.

Quanto a P.A., il Tribunale riteneva fondato il quadro di gravità indiziaria ma escludeva la sussistenza delle esigenze cautelari. Avverso tale ordinanza propone ricorso il P.M. sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce il vizio della motivazione. Con riferimento alla posizione di B.M. osserva che costui era perfettamente consapevole che P.M. era stato condannato per usura e che la figlia A. era soltanto fittiziamente intestatario del conto che in effetti era gestito dal padre per la sua attività usuraria. La circostanza che, dopo la richiesta di accertamenti da parte della Procura di Pisa, il B. si sia adoperato ponendo ostacoli per il compimento delle operazioni bancarie del P. non rende "plausibile" la buona fede, ma dimostra soltanto la volontà del funzionario bancario di rendersi estraneo ad una vicenda che lo riguardava direttamente.

Quanto alla posizione di P.A., il P.M. ricorrente rileva che la stessa, essendo stata pienamente consapevole degli affari del padre, potrebbe portare ad ulteriori conseguenze i reati contestati attraverso la movimentazione di ulteriori somme di denaro.

La difesa di B.M. ha depositato memoria resistendo al ricorso del P.M., di cui chiede l’inammissibilità o il rigetto.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.

Per quanto riguarda le considerazioni in punto di gravità del quadro indiziario con riferimento alla posizione di B.M., occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dal Tribunale per il riesame non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, nè tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del P.M. ricorrente non scalfiscono l’impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa; nella sostanza, esse svolgono, sul punto dell’accertamento del quadro indiziario, considerazioni in fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare una diversa lettura delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità.

Ugualmente inammissibili risultano le censure in punto di fondatezza delle esigenze cautelari con riferimento alla posizione di P. A., sia perchè generiche, sia perchè le relative valutazioni del Tribunale del riesame risultano fondate su una motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici, come tale incensurabile in questa sede.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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