Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-02-2011) 16-03-2011, n. 10701 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 2.2.10 la Corte d’Appello di Napoli confermava la condanna emessa all’esito di rito abbreviato il 1.7.09 dal GUP del Tribunale di Napoli nei confronti di D.V. per il delitto di rapina aggravata.

Tramite il proprio difensore il D. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per un unico motivo con cui lamentava vizio di motivazione per non essere stati presi in esame gli elementi a suo discarico, come le discrepanze ravvisabili nel narrato della persona offesa ed il fatto che nell’interrogatorio reso in sede di convalida il D. aveva confessato un diverso reato.

1- Il ricorso è inammissibile perchè generico, non esprimendo compiutamente l’atto di impugnazione quali sarebbero le discrepanze ravvisabili nel narrato della persona offesa e quale sarebbe l’esatto tenore delle diverse ammissioni fatte dal D. in sede di convalida dell’arresto, ammissioni che sarebbero state trascurate dalla gravata pronuncia.

Nè a tale lacuna si può ovviare mediante rinvio a motivi d’appello di cui però non si indica neppure in modo sommario il contenuto, così non consentendo l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte o malamente risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso essere autosufficiente, cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre alla verifica di questa Corte Suprema (cfr. ad es. Cass. Sez. 6, n. 21858 del 19.12.2006, dep. 5.6.2007; Cass. Sez. 2, n. 27044 del 29.5.2003, dep. 20.6.2003; Cass. Sez. 5, n. 2896 del 9.12.98, dep. 3.3.99; Cass. S.U. n. 21 dell’11.11.94, dep. 11.2.95).

2- All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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