Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-03-2011, n. 218 Regione Sicilia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – La società cooperativa a r.l. "Consorzio irriguo Jato" impugnava innanzi al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, il decreto assessoriale n. 283 del 12 aprile 2006, la deliberazione dell’Ente di sviluppo agricolo n. 86/C.A. del 22 giugno 2006, e ove necessario, la nota n. 28 del 30 giugno 2006, con la quale era stata comunicata la predetta delibera.

Oggetto del gravame erano i provvedimenti con cui era stata individuata quale opera da trasferire per la gestione del Consorzio di Bonifica Palermo 2 la rete irrigua, realizzata dall’Ente di sviluppo agricolo, a servizio del comprensorio Jato, a valle del serbatoio Poma, ed era stata conseguentemente revocata la convenzione per la gestione e la distribuzione delle acque per l’irrigazione del bacino Poma sul fiume Jato, in precedenza stipulata con la società ricorrente.

2) – Con sentenza n. 124 del 26 gennaio 2009, il giudice adito, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava il diritto della ricorrente a percepire da parte dell’Ente di sviluppo agricolo, l’indennizzo relativo alla revoca della convenzione e lo respingeva per il resto.

Detto giudice osservava, preliminarmente, che i provvedimenti impugnati davano attuazione all’art. 4, comma 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 (concernente "Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d’opera dell’ESA e disposizioni per i commissari straordinari"), che ha così disposto: "Le opere di bonifica e d’irrigazione, individuate con decreto assessoriale, seguite dall’Ente di sviluppo agricolo, vengono trasferite, per la gestione, ai consorzi di bonifica competenti per territorio".

Ciò posto, rilevava che, avendo gli atti impugnati portata meramente dichiarativa, rispetto all’assetto d’interessi posto dalla citata disposizione legislativa, erano prive di fondamento le censure di carattere formale e procedimentale, nonché quella relativa all’asserito difetto di motivazione.

Per contro, ad avviso del T.A.R., era fondata la censura relativa alla mancata corresponsione dell’indennizzo. L’Amministrazione, che aveva disposto la revoca della convenzione, non avrebbe rispettato il disposto dell’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, a mente del quale la parte destinataria del provvedimento di autotutela deve essere tenuta indenne dalle sue conseguenze economiche.

3) – Avverso la summenzionata sentenza hanno proposto appello sia l’Ente di sviluppo agricolo che il Consorzio Irriguo Iato.

4) – Stante la connessione oggettiva esistente tra i ricorsi, gli stessi possono essere riuniti per essere decisi con un’unica sentenza.

5) – L’Ente di sviluppo agricolo ha sostenuto che onerato al pagamento dell’indennizzo è l’Assessorato regionale per l’agricoltura e le foreste.

Il motivo di appello è fondato.

Secondo quanto osservato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 29 luglio 2008, n. 20550, sulla base della normativa regionale ( L. n. 45 del 1995 e L. n. 10 del 1999) istitutiva delle nuove figure di Consorzio di bonifica e soppressiva dei "vecchi consorzi", la quale, anche con riguardo ai rapporti giuridici attivi e passivi di questi ultimi, ha anche regolato il subentro, in via alternativa e non cumulativa, dei Consorzi di nuova istituzione o dell’Assessorato, in ragione della compatibilità o meno di detti rapporti con le funzioni attribuite ai nuovi enti, deve ritenersi subentrato l’Assessorato regionale, e non il nuovo Consorzio (nella specie, il Consorzio di bonifica Palermo 2), nei rapporti passivi, facenti capo al vecchio Consorzio (Consorzio irriguo Jato) per cui è lite. Ed invero, dal momento che la successione nei rapporti già facenti capo ai precedenti consorzi è correlata alle funzioni trasferite (o meno) in via definitiva ai consorzi di nuova istituzione, deve escludersi che nelle obbligazioni assunte dal vecchio Consorzio in relazione ad opere che non rientrano più nel quadro di competenze a regime, del nuovo consorzio (la cui competenza in materia, come definita dalla legge n. 45, art. 8, comma 1, è limitata alla "gestione, manutenzione, ordinaria e straordinaria, e vigilanza degli impianti di bonifica e irrigazione"), debba rispondere detto ente, dovendone, quindi, rispondere, a titolo successorio, l’Assessorato regionale.

6) – Il Consorzio Irriguo Iato ha riproposto le censure di omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, difetto di motivazione e violazione del disposto dell’art. 21, quinquies, L. n. 241 del 1990, novellato dalla legge n. 15 del 2005, secondo il quale la revoca del provvedimento amministrativo a efficacia durevole (come nella specie) è illegittima qualora non siano evidenti i presupposti per l’esercizio del relativo potere.

I motivi di appello sono infondati.

6.1.) – Quanto al primo motivo, pacifico e consolidato è l’orientamento che nega l’effetto di per sé invalidante – sul provvedimento conclusivo – dell’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, qualora sia palese (come nel caso in esame) che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato in concreto (fra le più recenti: C.G.A., n. 359 del 28 aprile 2008 e n. 289 del 22 aprile 2009).

6.2) – Quanto al secondo motivo, si osserva che i provvedimenti impugnati presentano carattere interamente vincolato, costituendo le relative determinazioni diretta attuazione del dettato legislativo, con la conseguenza che non occorre alcun supporto motivazionale diverso dall’indicazione della fonte di esercizio del potere.

6.3.) – Infine, quanto al terzo motivo, è agevole il rilievo che l’art. 21-quinquies della L. n. 241 dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere all’indennizzo dei destinatari del provvedimento amministrativo revocato solo qualora la revoca sia determinata da "sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario".

Tale norma non è, pertanto, applicabile nel caso di specie, in cui la revoca costituisce diretta attuazione di una mutata disciplina giuridica.

7) – In conclusione, per le suesposte considerazioni l’appello proposto dall’Ente di sviluppo agricolo va accolto, mentre va respinto quello proposto dal Consorzio Irriguo Jato.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Circa le spese e gli altri oneri del doppio grado di giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensarli tra le parti per entrambi i ricorsi riuniti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, previa riunione degli appelli indicati in epigrafe, così statuisce:

1) – accoglie l’appello proposto dall’Ente di sviluppo agricolo e, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso originariamente proposto dalla società cooperativa a r.l. "Consorzio Irriguo Iato";

2) – respinge l’appello proposto da quest’ultima società cooperativa.

3) – compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 14 ottobre 2010, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Guido Salemi, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 14 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *