Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-02-2011) 16-03-2011, n. 10987

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ione in Euro 3334 di ammenda, con rigetto nel resto.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del giudice di pace di Pontebba in data 10.2.2010, R.A. veniva condannato alla pena di Euro 3300 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, perchè si tratteneva nello Stato illegalmente.

L’affermazione di colpevolezza si basava sulla testimonianza dell’operatore che aveva controllato lo straniero. Nei confronti dell’imputato, che era rimasto contumace, veniva pronunciata condanna alla pena suindicata, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale di Trieste, per dedurre violazione della legge penale, essendo state riconosciute le circostanze attenuanti generiche all’imputato, in violazione art. 62 bis c.p. solo sulla base dell’incensuratezza e per essere stata inflitta pena inferiore a quella consentita, poichè la pena minima di Euro 5000 non poteva essere ridotta fino a 3300 Euro come è avvenuto.

Di qui la richiesta di annullamento.
Motivi della decisione

Il motivo di ricorso che attiene alla intervenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche va rigettato, in quanto sebbene il giudice di pace abbia fatto ricorso esplicitamente al solo dato della incensuratezza per giustificare il contenimento della pena, è altrettanto vero che implicitamente ha tenuto conto della modestia del fatto e delle difficili condizioni di vita dell’imputato, che avevano indotto lo stesso Pm di udienza a rimettersi all’equo apprezzamento del giudice per la concessione delle circostanze in oggetto.

Quanto invece al motivo sulla misura della pena inflitta, si versa in una situazione di mero errore di computo della pena, non determinante annullamento, ragion per cui deve farsi luogo alla procedura di cui all’art. 619 c.p.p., comma 2, per la rettificazione dell’errore. Deve quindi darsi atto che la quantità della pena pecuniaria inflitta è di Euro 3334 Euro, pari ai due terzi della somma di Euro 5000,00 di ammenda (che è la soglia minima prevista per il reato de quo su cui va operata la riduzione di un terzo, per effetto delle concesse circostanze attenuanti generiche).
P.Q.M.

Visto l’art. 619 c.p.p., comma 2, rettifica la quantità della pena pecuniaria nella misura di Euro 3334,00 di ammenda.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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