Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-03-2011, n. 216 Zone sismiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al T.A.R. Palermo, il sig. Se.An. ha impugnato la determinazione n. 93 del 6 febbraio 2002 del Comune di Menfi, con la quale gli è stato concesso un contributo per la ricostruzione di una sua abitazione colpita dal terremoto della Valle del Belice del 1968, contestando i criteri di computo dello stesso.

In relazione ai danni subiti, il ricorrente, con istanza assunta al prot. 4102 del 27 maggio 1991, aveva chiesto al Comune di Menfi di poter usufruire dei benefici di cui alle leggi n. 178 del 1976 e n. 464 del 1978.

Con determinazione n. 92 del 18.2.2002, il Comune aveva provveduto alla liquidazione del contributo richiesto, effettuando il conteggio secondo i criteri fissati dall’art. 13 bis del D.L. n. 8/87 soltanto per le opere eseguite successivamente al 31 dicembre 1986.

Per resistere al ricorso, si è costituita in giudizio l’Amministra-zione intimata, che ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.

Con sentenza n. 1787/08, il T.A.R. adito ha respinto il ricorso.

Con l’appello in epigrafe, il sig. Se.An. ha impugnato la suddetta sentenza, deducendone l’erroneità per violazione dell’art. 4 bis del D.L. n. 299/1978, come sostituito dall’art. 13 bis del D.L. n. 8/1987, convertito in legge n. 120/1987, e s.m.i. nonché per eccesso di potere, irragionevolezza, contraddittorietà, incongruenza, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, sviamento e violazione del principio di proporzionalità.

L’Amministrazione comunale di Menfi avrebbe erroneamente assegnato all’odierno appellante il contributo, per la parte di immobile ricostruito alla data del 31/12/1986, computando lo stesso con riferimento al "costo storico" d’intervento, vigente alla data di presentazione del progetto di ricostruzione, invece che alla data di assegnazione del contributo stesso.

Ha conclusivamente chiesto l’accoglimento dell’appello, previa sospensione degli effetti della sentenza impugnata.

Ha replicato il Comune di Menfi, il quale, sulla base delle stesse norme invocate dal ricorrente, ma diversamente interpretate, ha chiesto di rigettare la domanda di sospensione, eccependone l’inammissibilità e l’infondatezza, e, nel merito, respingere il ricorso, con vittoria di spese e compensi.

Con successiva memoria depositata il 24 febbraio 2010, l’appellante ha ribadito le superiori eccezioni e conclusioni.

Con ordinanza n. 153/2010 di questo C.G.A., è stata respinta l’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.

Il Collegio ritiene che sia dirimente, ai fini del decidere, procedere all’esame della disposizione transitoria di cui all’art. 4 bis, comma 5, D.L. n. 299/78 introdotto dall’art. 13 bis, comma 6, D.L. n. 8/1987, sopra più volte richiamato, il quale, dopo aver stabilito nei primi quattro commi i criteri di calcolo del contributo, ha previsto, al quinto comma, che dette disposizioni si applicano anche ai lavori comunque non ultimati, per le parti ancora da realizzare alla data del 31 dicembre 1986, e per le domande giacenti presso i comuni a tale epoca.

La disposizione transitoria si riferisce, senza alcun dubbio, a coloro che, alla data di entrata in vigore del citato art. 13 bis della L. n. 8/1987, non avevano ancora ottenuto alcun contributo per la ricostruzione, previsto a seguito del terremoto del Belice.

Essa dispone che la sua applicabilità ricorre: a) sulle domande ancora giacenti presso i comuni alla data del 31/12/1986: b) nonché sui lavori comunque non ultimati per le parti ancora da realizzare alla data del 31 dicembre 1986.

Invero, non pare revocabile in dubbio che per "domande giacenti" debbano intendersi quelle presentate anteriormente al 31/12/ 1986 e non ancora decise dall’Amministrazione comunale, per le quali l’elargizione del contributo va commisurato secondo i dettami dei nuovi criteri di calcolo fissati dal predetto art. 13 bis, mentre nelle ipotesi di cui sopra alla lett. b), per le quali la domanda di contributo è stata presentata successivamente a tale data, il contributo vada commisurato con detti criteri soltanto per la parte ancora da realizzare alla medesima data.

Orbene, è incontestato che l’odierno appellante ha presentato istanza di contributo in data 27 maggio 1991 e che, pertanto, all’epoca, detta istanza non potesse essere considerata alla stregua di una domanda di contributo giacente presso il Comune alla data del 31/12/1986; ne consegue che egli ha titolo ad ottenere il contributo, applicando il criterio di calcolo introdotto dall’art. 13 bis del D.L. n. 8/87, soltanto per le opere non ancora eseguite al 31/12/186 e non anche per quelle già realizzate alla predetta data.

Per quel che concerne, invece, la vicenda contenziosa richiamata dall’odierno ricorrente e decisa dal medesimo T.A.R. Catania con sentenza n. 1062/09, va rilevato che il riferimento è inconferente, posto che in quel caso l’interessato ha potuto dimostrare che alla data di entrata in vigore del citato art. 13 bis, comma 6, D.L. n. 8/1987, aveva una domanda di contributo "giacente" presso il Comune di Menfi.

Alla luce delle superiori considerazioni e conclusioni, l’appello va respinto perché infondato.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente sentenza.

Si ritiene, tuttavia, che sia equo disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2010, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Guido Salemi, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 14 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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