Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-02-2011) 16-03-2011, n. 10985

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del giudice di pace di Mantova in data giorno 9.3.2010, V.D.S.V. veniva condannato alla pena di Euro 1000 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, perchè si tratteneva nello Stato illegalmente.

L’affermazione di colpevolezza si basava sulla testimonianza del Carabiniere che aveva operato il controllo dello straniero. Nei confronti dell’imputato, che era rimasto contumace, veniva pronunciata condanna alla pena suindicata, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso detta pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale di Brescia, per dedurre violazione della legge penale, essendo stata inflitta pena inferiore a quella consentita, poichè la pena minima di Euro 5000 non poteva essere ridotta fino a 1000 Euro, come è avvenuto. Di qui la richiesta di annullamento.
Motivi della decisione

La pena che è stata inflitta è sicuramente illegale, non versandosi nel caso di specie in un mero errore di computo, legittimante la procedura di rettificazione dell’errore, di cui all’art. 619 c.p.p., con il che la sentenza va annullata sul punto. Ciò posto, ritiene però la Corte che sia del tutto superfluo il rinvio, ben potendo procedersi alla determinazione della pena, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. l), avendo il giudice di merito chiaramente espresso la volontà di contenere al massimo la risposta sanzionatoria; ne consegue che, attesa la intervenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche, la sanzione da infliggere è quella minima di Euro 3334 Euro, pari ai due terzi della somma di Euro 5000,00 di ammenda (che è la soglia minima prevista per il reato de quo, su cui va operata la riduzione di un terzo, per effetto delle concesse circostanze attenuanti generiche).
P.Q.M.

Visto l’art. 620 c.p.p., lett. l), annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla entità della pena che determina in Euro 3334,00 di ammenda.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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