Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-02-2011) 16-03-2011, n. 10984 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ione della pena in Euro 3.334 di ammenda.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del giudice di pace di Grumello del Monte, in data 11.11.2009, K.S. veniva condannato alla pena di Euro 3300 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, perchè si tratteneva nel nostro Stato illegalmente.

L’affermazione di colpevolezza si basava sull’annotazione della Polizia che aveva accertato la condizione di straniero dell’imputato.

Non essendo stata offerta una idonea giustificazione da parte del medesimo della sua presenza, essendo rimasto contumace, veniva pronunciata condanna alla pena suindicata, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale di Brescia, per dedurre violazione della legge penale, essendo stata inflitta pena inferiore a quella consentita, atteso che per il reato de quo è prevista una pena minima di Euro 5000 che non poteva essere ridotta a 3.300 Euro, poichè la riduzione di un terzo porta alla misura di 3334 Euro.

Di qui la richiesta di annullamento.
Motivi della decisione

Nel caso di specie si versa in una situazione di mero errore di computo della pena, non determinante annullamento, ragion per cui deve farsi luogo alla procedura di cui all’art. 619 c.p.p., comma 2, per la rettificazione dell’errore. Deve quindi darsi atto che la quantità della pena pecuniaria inflitta è di Euro 3334 Euro, pari ai due terzi della somma di Euro 5000,00 di ammenda (che è la soglia minima prevista per il reato de quo, su cui va operata la riduzione di un terzo, per effetto delle concesse circostanze attenuanti generiche).
P.Q.M.

Visto l’art. 619 c.p.p., comma 2, rettifica la quantità della pena pecuniaria nella misura di Euro 3334,00 di ammenda.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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