Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-03-2011, n. 212 Concorso Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo, il signor Gi.Ca., impugnava gli atti relativi alla gara per l’affidamento dei lavori di restauro e messa in sicurezza della facciata su via Isidoro La Lumia del teatro "Politeama Garibaldi" di Palermo, nella parte in cui non aveva escluso la prima classificata (Sidoti Costruzioni s.r.l.), aggiudicandole la gara.

Con sentenza n. 4935 del 12 aprile 2010, il giudice adito accoglieva il ricorso.

In particolare, detto giudice, accogliendo la censura dedotta dal ricorrente, riteneva che l’impresa Sidoti Costruzioni non avesse presentato una polizza conforme alla prescrizione della legge e del bando di gara, potendo la polizza stessa essere prodotta soltanto in originale o in copia conforme all’originale. Ciò in ottemperanza all’art. 23, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 82/2005, recante il codice dell’amministrazione digitale, a mente del quale "Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono a ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".

2) Ad avviso del T.A.R., mentre non vi era dubbio che la polizza in questione fosse stata generata in via informatica, non era stata in alcun modo fornita la prova (né dalla stazione appaltante, né dall’impresa controinteressata) che la polizza stessa fosse stata altresì prodotta in sede di gara in forma informatica. Di conseguenza, la conformità del documento all’originale avrebbe dovuto essere attestata da un pubblico ufficiale, a ciò autorizzato, mediante la verifica della conformità del documento cartaceo all’originale in formato elettronico messo a disposizione del richiedente, nonché mediante la verifica dell’autenticità della firma digitale.

3) – La società Sidoti Costruzioni ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

A suo avviso, la polizza in questione era conforme sia alle prescrizioni del capitolato che a quelle della L. n. 109/1994 e L. n. 7/2002, trattandosi di esemplare originale.

Diversamente da quanto affermato dal T.A.R. non era richiesto dal bando e dal disciplinare di gara (tantomeno a pena di esclusione) corredare l’offerta con l’originale (i.e. duplicato dell’originale) o con copia "legalizzata" della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria costituente la garanzia prevista dall’art. 30 della legge n. 109/1994 (ora art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006).

Di conseguenza, stanti le riportate prescrizioni della disciplina di gara, l’onere di allegazione della cauzione provvisoria si sarebbe potuta assolvere anche a mezzo della produzione di una semplice fotocopia dell’originale cartaceo.

4) – Avverso la summenzionata sentenza ha proposto appello anche il Comune di Palermo.

Ha proposto atto d’intervento ad adiuvandum l’Elba Assicurazioni S.p.A.

Resiste agli appelli il sig. Ca.

5) – Gli appelli, riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva, sono fondati. Come in particolare sostenuto dalla società Sidoti Costruzioni, l’art. 23, comma 2-bis del D.Lgs. n. 82 del 2005 non è applicabile al caso di specie.

La norma in questione trova applicazione quando si verta in ipotesi di produzione di copie di documenti informatici, non già quando, come nel caso di specie, si tratti di esemplare originale, generato direttamente dall’operatore.

In tale ipotesi trovano applicazione le norme contenute negli artt. 20 e 21 del codice dell’amministrazione digitale.

In particolare, l’art. 20, del codice dispone, al comma 2, che il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificato o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell’articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità dall’art. 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile.

Nel caso in esame la polizza fideiussoria (quale documento informatico) è stata generata in quattro esemplari dei quali uno è stato utilizzato per la stazione appaltante e gli altri per il contraente, per la sede generale della Compagnia assicuratrice e dell’Agenzia territoriale.

Ne consegue che, trattandosi di esemplare originale e non di copia, nessuna attestazione di certificazione di conformità doveva essere apposta per attestare la veridicità della firma.

D’altra parte, come evidenziato dall’appellante Comune di Palermo, la Commissione di gara ha proceduto, tramite il funzionario responsabile del procedimento, a verificare l’autenticità della forma digitale apposta sulla polizza, il che sta a significare che, con tale accertamento, si è proceduto anche a verificare l’autenticità della cauzione.

6) – In conclusione, per le suesposte considerazioni, gli appelli indicati in epigrafe devono essere accolti e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, assorbita ogni altra censura o eccezione, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado da Ca.Gi.

Circa le spese e gli altri oneri di giudizio, si ravvisano giustificati motivi per compensarli tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunisce gli appelli in epigrafe e li accoglie; per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado da Ca.Gi.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 13 ottobre 2010, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Guido Salemi, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 14 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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