Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-02-2011) 16-03-2011, n. 10981 Difensori Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 20 novembre 2009, divenuta irrevocabile il 28 gennaio 2010, la Corte d’appello di Trento, in riforma della sentenza del 26 gennaio 2009 del Tribunale di Trento, che aveva assolto S. H. dal reato di cui all’art. 650 cod. pen., e in accoglimento dell’appello del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale, ha dichiarato il predetto responsabile del reato ascrittogli, e l’ha condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di un mese di arresto.

2. Con ricorso per cassazione, depositato il 6 maggio 2010 nella Cancelleria del Giudice dell’esecuzione di Trento per successivo inoltro a questa Corte, l’imputato, che aveva presentato separata istanza di restituzione nel termine, ha chiesto, a mezzo del suo difensore di fiducia, l’annullamento della sentenza, deducendo, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la totale mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sulla base del rilievo che il giudice d’appello deve motivare sul punto, anche in assenza di specifiche deduzioni, quando riformi, come nella specie, la sentenza assolutoria di primo grado.
Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. A norma dell’art. 613 cod. proc. pen., l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale della corte di cassazione.

Tale causa di inammissibilità è ritenuta, secondo costante orientamento giurisprudenziale, dipendente da vizio originario dell’atto, non sanato anche dal successivo conseguimento da parte del difensore della particolare legittimazione richiesta, nè dai motivi nuovi presentati da difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (Sez. 1, n. 38923 del 16/09/2004, dep. 28/09/2004, Oliari, Rv. 229737; Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, dep. 16/06/2004, Pellegrino, Rv. 228729; Sez. 1, n. 1436 del 17/01/1995, dep. 11/02/1995, Larotondo, Rv. 200355; Sez. 1, n. 9875 del 19/06/1992, dep. 13/10/1992, Malvezzi, Rv. 191988).

Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto dall’avv. Romina Targa, che non risulta iscritta nell’apposito albo.

Tale causa originaria di inammissibilità osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione ed esime questa Corte da ogni altra considerazione.

3. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Attesa la natura della controversia, non si ravvisa l’opportunità di disporre il versamento, a carico del ricorrente, di alcuna somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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