Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-03-2011, n. 210 Notificazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con bando di gara pubblicato il 28 luglio 2009, il Comune di Furnari indiceva una procedura aperta, col criterio del massimo ribasso, per l’affidamento del "servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne, elementari, medie e asili nido per l’anno scolastico 2009/2010 e 2010/2011".

Alla gara partecipavano, tra gli altri, la Cooperativa "La Follia" e il Consorzio sociale "Glicine".

Quest’ultimo era escluso dalla gara, in quanto la copia fotostatica del documento d’identità dell’Amministratore unico della Cooperativa sociale Saturno (socia del Consorzio), allegata alle diverse dichiarazioni sostitutive previste dal bando, era risultata non in corso di validità.

Avverso l’esclusione il Consorzio sociale Glicine proponeva ricorso innanzi al T.A.R. della Sicilia, Sezione staccata di Catania.

La controinteressata società cooperativa "La Follia", proponeva ricorso incidentale, affidato alle seguenti censure:

a) – il legale rappresentante del Consorzio ricorrente aveva dichiarato che il Consorzio stesso è "Consorzio stabile" e che soltanto due dei quattro soci "tre Cooperative e una persona fisica" avrebbero partecipato con esso alla gara.

Trattandosi di "Consorzio stabile", avrebbe dovuto ottemperarsi – pena l’esclusione, giusta l’art. 11 del bando – alla prescrizione concorsuale di cui all’allegato "B", punto 11, laddove si dispone, per il caso di partecipazione di "associazioni già costituite o consorzio già costituito", l’indefettibile indicazione e allegazione ai documenti di gara del "mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero l’atto costitutivo in copia autentica dell’associazione o del consorzio".

Nella specie il Consorzio non aveva adempiuto a siffatte prescrizioni.

b) – il Comune avrebbe dovuto rilevare una serie di discrasie nelle sottoscrizioni delle dichiarazioni prodotte in gara dal Consorzio ricorrente e ritenerne, quindi, inammissibile la partecipazione alla gara o, almeno, disporre eventuali accertamenti diretti a verificare l’autenticità delle sottoscrizioni delle dichiarazioni in questione.

2) Con sentenza n. 335 del 19 febbraio 2010, il giudice adito dichiarava inammissibile il ricorso incidentale e accoglieva il ricorso principale, annullando gli atti impugnati.

Quanto alla dichiarazione di inammissibilità del gravame incidentale, la stessa era, ad avviso del T.A.R., conseguente al tardivo deposito dell’originale munito delle notifiche alle parti.

Quanto al merito della controversia, il T.A.R. osservava che il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, il quale aveva prolungato a 10 anni la durata delle carte d’identità, non aveva affatto previsto che i titolari di dette carte in scadenza si recassero presso gli uffici comunali per fare apporre mediante postilla sul documento la nuova scadenza, ma aveva incondizionatamente esteso la nuova durata ai documenti in corso di validità.

3) La società cooperativa "La Follia" ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

L’appellante ha contestato la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale e ha riproposto le censure contenute nel ricorso stesso.

Resiste all’appello il Consorzio sociale "Glicine".

4) L’appellante sostiene che il giudice di primo grado non ha dato alcun rilievo al fatto che esso, in data 1 dicembre 2009, aveva depositato la c.d. "velina" del ricorso incidentale, siccome costituita da una copia dell’atto munita di timbro e attestazione sottoscritta dall’Ufficiale giudiziario dell’Unep di Catania di avvenuta accettazione dell’atto medesimo in data 26 novembre 2009.

Detta velina, ha soggiunto l’appellante, è stata depositata entro i termini (5 giorni dalla notifica), essendo il 1° dicembre 2009 il quinto giorno successivo al 26 novembre 2009, data quest’ultima in cui il ricorso incidentale è stato presentato all’UNEP e in giornata è stato notificato alle parti.

La censura è fondata.

Come osservato in una recente decisione di questo Consiglio (sentenza n. 685 del 23 luglio 2008), il Collegio – conformandosi all’esegesi del sistema vigente tracciata dalla Corte cost. 2 aprile 2004, n. 107, e da Corte cost., ord. 12 aprile 2005, n. 154 – ritiene che il deposito del ricorso incidentale di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato tempestivo, come corollario del principio che la c.d. iscrizione a ruolo della causa con velina – nei sensi appresso specificati – va ormai considerata connaturata al sistema di incardinazione del giudizio.

La Corte costituzionale ha, infatti, affermato – sia pure a proposito del termine di costituzione in giudizio dell’attore del processo civile – nella sentenza n. 107/2004 che "… poiché la notificazione si perfeziona per il notificante con la consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario, ne discende che da quel momento possono essere da lui compiute le attività (tra cui, appunto, l’iscrizione a ruolo) che presuppongono la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, ferma restando, in ogni caso, la decorrenza del termine finale della consegna al destinatario …". Inoltre, nella citata ordinanza n. 154/2005, la Corte ha affermato che, risultando "ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, … fin dal momento della consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario, il notificante può compiere le attività (tra cui, appunto, l’iscrizione a ruolo) che presuppongono la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, ferma restando, in ogni caso, la decorrenza del termine finale dalla consegna al destinatario, essendo del resto già prevista, per l’ipotesi di notificazioni a mezzo posta, dall’art. 5, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890, l’iscrizione della causa a ruolo prima del perfezionamento della notificazione per il destinatario …". Applicando tali principi al deposito del ricorso (principale o incidentale) nel giudizio amministrativo, si deve riconoscere la facoltà del ricorrente di effettuare tale incombente non appena espletate le formalità di sua spettanza nel procedimento notificatorio (esaurite dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario) senza incorrere perciò in decadenza; con il solo onere, se l’intimato non si costituisca, di versare in atti la copia restituita dall’ufficiale giudiziario, attestante la successiva data in cui la notifica si è perfezionata per il destinatario, entro il termine fissato per il deposito di ogni documento dell’art. 23, IV comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (ora art. 73 del codice del processo amministrativo).

Sicché la tempestività, in sé, del deposito del ricorso è assicurata anche dal mero versamento in atti della c.d. velina, purché da essa risulti in modo certo l’avvenuta consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la sua notificazione a controparte e, cioè, la perfezione del procedimento notificatorio per quanto di spettanza del richiedente.

In corretta applicazione al caso di specie dei summenzionati principi, consegue che il giudice di primo grado ha erroneamente dichiarato tardivo il ricorso incidentale.

5) Passando all’esame del suddetto ricorso incidentale, si palesa fondato il primo motivo di censura, riproposto in questa sede dall’appellante.

L’appellato ha contestato la fondatezza della censura, osservando che esso non aveva mai negato di essere un consorzio stabile, ma semplicemente precisato di essere un consorzio stabile ai sensi dell’art. 34, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e, in virtù di ciò, obbligato solamente a indicare i consorziati per i quali partecipava alla gara al solo fine di evitare che i consorziati potessero contemporaneamente prendervi parte.

Tale assunto non può essere condiviso.

Il bando di gara prescriveva, a pena di esclusione, che i concorrenti, ove partecipassero come "associazione già costituita o consorzio già costituito", dovessero produrre "il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata ovvero l’atto costitutivo in copia autentica dell’associazione o del consorzio".

Ad avviso del Collegio non par dubbio che siffatta prescrizione doveva applicarsi anche al Consorzio, tanto più che quest’ultimo, solo dopo lo svolgimento della gara, ha depositato in giudizio l’atto costitutivo, dal quale è emerso che esso non era "stabile", ai sensi dell’art. 34, lett. c), D.Lgs. n. 163/06, come dichiarato ai fini della partecipazione alla gara, ma semplice consorzio di cooperative (art. 34, lett. b, D.Lgs. n. 163/06).

6) La fondatezza dell’esaminato motivo di appello consente di non esaminare l’ulteriore motivo che, deve, quindi, essere dichiarato assorbito.

In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va dichiarato ammissibile e fondato il ricorso incidentale di primo grado proposto dalla società appellante, mentre va dichiarato improcedibile l’originario ricorso principale.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Circa le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio, si ravvisano giustificati motivi per compensarli integralmente tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie il ricorso in appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata:

a) – dichiara ammissibile e fondato il ricorso incidentale di primo grado;

b) – dichiara improcedibile il ricorso principale originario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 13 ottobre 2010, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Guido Salemi, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 14 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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