Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-03-2011, n. 207 Piano regolatore generale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I signori Ca.Ca. e Ca.Ma. sono proprietari di due lotti di terreno contigui ubicati in contrada (…) del Comune di Calatabiano, a monte dell’autostrada A18, classificati come Zona "C2 – espansione urbana" con la delibera di adozione del P.R.G. n. 142/1988, piano, tuttavia, mai definitivamente adottato ed approvato.

Lo strumento urbanistico così deliberato ha conseguito una approvazione di massima da parte del C.R.U., espresso con il voto n. 104/1989, ma poi esso è stato restituito al Comune, essendo stato rilevato un complessivo sovradimensionamento delle previsioni di piano.

Con deliberazione della Commissione Straordinaria Prefettizia n. 12 del 20 aprile 2002, è stato adottato il P.R.G. rielaborato e l’area dei signori Ca. è risultata destinata a zona E (verde agricolo).

I predetti hanno quindi presentato osservazioni in via amministrativa, che sono state però respinte dalla Commissione straordinaria con deliberazione n. 19 del 28 maggio 2002. Tale rigetto è stato condiviso dal D.R.U. (proposta n. 39/2002), ed avallato dal C.R.U. (voto n. 89/2003) che ha sostanzialmente espunto tutte le aree C2 dal Piano. È poi seguita una ulteriore proposta del D.R.U. (n. 40/2003) che non ha assunto alcuna determinazione sulle osservazioni dei signori Ca..

Lo strumento urbanistico così definito è stato, poi, approvato dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con decreto dirigenziale del D.R.U. pubblicato sulla G.U.R.S. n. 56 del 24 dicembre 2003.

I predetti signori Ca. hanno, pertanto, proposto ricorso al T.A.R. Catania, con il quale hanno chiesto l’annullamento in parte qua degli atti di adozione/approvazione del P.R.G. e dei sottostanti pareri ed atti endoprocedimentali.

Con il primo motivo, i ricorrenti hanno contestato l’asserita diversa destinazione urbanistica (da C2 a verde agricolo) dell’area considerata, posta a monte dell’autostrada A18, deliberata dall’autorità comunale, sotto il profilo della presunta irragionevolezza ed illogicità nonché dell’immotivato contrasto rispetto al parere n. 104 del 6/12/1989, reso dal C.R.U. sulla prima stesura del Piano.

Con il secondo motivo di censura, i ricorrenti hanno contestato, sotto i profili del difetto di motivazione e della carenza di istruttoria, la delibera comunale con la quale sono state rigettate le osservazioni proposte dagli stessi, mentre, in via eventuale (terzo motivo), hanno impugnato (per violazione dell’art. 4 L. reg. sic. n. 71/1978, eccesso di potere, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria) il nuovo parere reso dal C.R.U. sul Piano come sopra adottato nel 2002 ed il decreto regionale di approvazione dello stesso.

Detti provvedimenti regionali sono stati impugnati dai ricorrenti nell’eventualità in cui gli stessi risultassero contenere delle prescrizioni al P.R.G. implicanti, con specifico riferimento all’area in cui ricadono i lotti di loro proprietà, una modifica sostanziale alle determinazioni assunte dalla competente autorità comunale senza la restituzione del piano alla medesima autorità ai fini della eventuale rielaborazione.

In particolare, l’oggetto di tale impugnazione "eventuale" era la prescrizione, imposta dal C.R.U. e recepita nel D. Dir. n. 1379 del 24/11/2003, relativa alla "eliminazione delle zone "C2", a nord e a sud della strada provinciale e a valle della A18", che i ricorrenti censuravano per l’ipotesi in cui la stessa dovesse interpretarsi come cancellazione di ogni zona C2 ricadente "nei quattro quadranti praticamente formati dalla intersezione fra la A18 e la strada provinciale" e, dunque, anche delle aree poste a monte della A18.

Si è costituito in giudizio per resistere l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

Con ordinanza n. 592/04 è stata respinta, per mancanza di danno grave ed irreparabile, la domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati.

Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, ha accolto, con motivazione succinta e con assorbimento di ogni altro motivo, la suddetta terza censura rinvenendo, nel giudizio, la ricorrenza di una questione "identica" a quella di recente decisa in altro procedimento, con sentenza n. 1549/2009, dal medesimo Collegio, parimenti relativo all’impugnazione del P.R.G. del Comune di Calatabiano.

Con l’appello in epigrafe, l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha impugnato la suddetta sentenza, eccependo: "travisamento dei fatti – conformità, in parte qua, dei provvedimenti regionali alle determinazioni dell’autorità urbanistica comunale – infondatezza delle censure".

Il dedotto travisamento dei fatti scaturirebbe dall’erronea valutazione con cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che la questione oggetto del presente giudizio sia "identica" a quella già decisa dallo stesso T.A.R. Catania con sentenza n. 1549/2009.

Ha conclusivamente chiesto l’integrale riforma dell’impugnata sentenza, previa sospensione dell’esecutività della stessa, respingendola nel merito in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Gli appellati, ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.

Con ordinanza n. 508/10 di questo C.G.A. è stata accolta la superiore istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2010 la causa stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Preliminarmente, considerato che, con la sentenza impugnata, il ricorso è stato accolto limitatamente alla terza censura, ritenendo assorbiti gli altri due motivi, va affermato il passaggio in giudicato, sfavorevole per gli odierni appellati, di detta sentenza, relativamente ai suddetti due motivi, non riproposti in questa sede, in quanto i signori Ca., ricorrenti in primo grado, nonostante la notifica dell’atto d’appello, ritualmente eseguita nei loro confronti, non si sono costituiti nel presente giudizio.

L’appello proposto avverso la sentenza n. 2102/09, che ha accolto il terzo motivo del ricorso in primo grado, come testé specificato, è fondato e, pertanto, va accolto.

Invero, il Giudice di prime cure ha precisato che, in una precedente udienza del 23 aprile c.a., la medesima Sezione aveva già avuto modo di trattare e definire nel merito identica questione, decidendo il ricorso n. 1948/2004 R.G. proposto dai proprietari di aree vicine o comunque simili a quella degli odierni ricorrenti, assistiti dal medesimo odierno difensore, che avevano impugnato per identiche ragioni gli atti di adozione/approvazione del P.R.G. di Calatabiano.

In quella sede, è stato affermato il principio che le modifiche introdotte dalla Regione non devono essere tali da apportare sostanziali innovazioni alla pianificazione comunale del territorio e, quindi, l’intervento dell’organo regionale, nella formazione dell’atto complesso costituito dal P.R.G., deve limitarsi ad un mero controllo di garanzia della legalità, senza che possa intervenire nel merito delle scelte discrezionali concernenti la pianificazione.

Poiché in quella fattispecie i cambiamenti introdotti dalla Regione con il provvedimento impugnato, relativamente alle zone C2 del piano regolatore del Comune di Calatabiano, eccedevano tali limiti, si è ritenuto, quindi, che la Regione avesse stravolto le previsioni del piano per la zona in questione, sulla base, peraltro, di valutazioni sottratte al suo sindacato, introducendo d’ufficio modifiche esorbitanti dai poteri alla stessa attribuiti e per di più a dispetto delle scelte urbanistiche già espresse dal Comune nel corso dell’attività pianificatoria, circa l’individuazione delle zone "C" di espansione (cfr. sentenza T.A.R. CT n. 1549/09).

Poiché tale modus operandi della Regione è stato analogamente censurato, con il terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che prosegue ora in questa sede, il T.A.R. adito ha conseguentemente dichiarato la fondatezza del gravame ed il suo accoglimento, previo assorbimento delle altre censure.

Orbene, non pare revocabile in dubbio che il caso in trattazione presso questo C.G.A. sia diverso da quello deciso dal T.A.R. Catania nel procedimento n. 1948/2004, poi deciso con sentenza n. 1549/2009.

Gli odierni appellati, infatti, hanno impugnato davanti al T.A.R. Catania prioritariamente la deliberazione della Commissione straordinaria n. 12 del 20 aprile 2002, nella parte in cui i due lotti di terreno di loro proprietà sono stati destinati a verde agricolo, e, quindi, il decreto del Dirigente del D.R.U., n. 1370 del 24 novembre 2003, di approvazione del P.R.G. del Comune di Calatabiano.

I competenti organi regionali, pertanto, si sono limitati ad approvare il P.R.G. nei termini proposti dal Comune senza intervenire nel merito delle scelte discrezionali concernenti la pianificazione; non hanno assunto, quindi, alcuna iniziativa, né hanno imposto scelte volte ad introdurre modifiche al P.R.G., come ritenuto dal Giudice di prime cure.

Le scelte operate dal Comune con la predisposizione del P.R.G., quale risultato delle scelte discrezionali di sua esclusiva competenza, non suscettibili di sindacato nel merito e non abbisognevoli di specifica motivazione, sono state meramente approvate dalla Regione perché ritenute legittime.

D’altra parte, i due lotti di terreno in argomento non sono mai stati realmente classificati come ricadenti in zona C2, atteso che la deliberazione del Comune, n. 142/1988, non è mai stata adottata in via definitiva e, quindi, il relativo P.R.G. non è mai stato approvato.

Inoltre, le modifiche al P.R.G. del Comune di Calatabiano, suggerite dai competenti organi regionali, sono scaturite essenzialmente da una diversa e più realistica valutazione che detti organi hanno formulato in ordine ad un incremento demografico ottimisticamente ipotizzato dal Comune, che influenzava in eguale misura la programmazione alla base del P.R.G.

Le censure sollevate dagli appellati in ordine alla legittimità delle scelte comunali compiute con la redazione del P.R.G. e relative alla destinazione a verde agricolo dei due lotti di terreno sono destituite di fondamento, attesa l’ampia discrezionalità riconosciuta al potere pianificatorio dei Comuni in merito alla programmazione degli assetti del territorio, discrezionalità che incontra limiti soltanto nella legge.

Per i motivi suddetti, l’appello è fondato e, pertanto, va accolto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Considerato che gli appellati non si sono costituiti nel presente grado di giudizio, nulla si dispone per le relative spese mentre, ritenuto che in primo grado l’odierno appellante è stato condannato alle spese, si ritiene equo, visto l’esito della sentenza appellata, che esse vengano compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe.

Nulla spese per il presente grado di giudizio, non essendosi costituita parte appellata; sono, invece, compensate le spese di giudizio sostenute dalle parti in primo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2010, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Guido Salemi, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 14 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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