Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-05-2011, n. 11394 Proprietà coltivatrice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 27 gennaio 2000 P.L.C., L.G. e L.V., convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Torre Annunziata sezione distaccata di Torre del Greco, D.A. e premettendo a) che gli stessi erano successori ab intestato proprietari del fondo sito in (OMISSIS) nel catasto terreni di Torre del Greco, b) che D.A. aveva occupato abusivamente e illegittimamente parte del predetto fondo ed esattamente 8501 metri quadrati, c) risultata vana ogni richiesta sia verbale che scritta di rilascio dell’immobile, chiedevano che venisse accertata e dichiarata l’occupazione abusiva ed illegittima della predetta porzione del fondo da parte di D. e lo stesso venisse condannato al rilascio immediato della stessa oltre al risarcimento danni e al rimborso delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio D.A., il quale deduceva che gli attori sarebbero privi di legittimazione attiva in quanto non avrebbero dimostrato la titolarità del diritto. D. proponeva domanda riconvenzionale affermando di aver acquistato per usucapione il diritto di enfiteusi relativo al fondo in questione. Evidenziava che doveva disporsi l’integrazione del contraddittorio. nei confronti del concedente ovvero Mensa Arcivescovile di (OMISSIS) ora Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero. In via gradata affermava che si sarebbe realizzato in suo favore l’acquisto per usucapione del diritto di proprietà del fondo.

Conclusa la fase istruttoria, il Tribunale di Torre Annunziata sezione distaccata di Torre del Greco, con sentenza n. 68/2002, dichiarava il convenuto D. occupante abusivo dell’immobile sito in (OMISSIS) e condannava lo stesso al rilascio del fondo oltre il pagamento delle spese del giudizio.

Avverso questa sentenza proponeva appello D.A., il quale chiedeva la riforma integrale della sentenza, e anzitutto, eccepiva;

l’incompetenza per materia del Tribunale adito per essere competente a conoscere della domanda di rilascio del fondo rustico e delle domande riconvenzionali la sezione specializzata agraria.

Si costituivano gli appellati i quali contestavano le eccezioni argomentazioni e deduzioni formulate dall’appellante nell’atto di appello e chiedevano il pieno e totale rigetto con condanna dell’appellante del pagamento delle spese giudiziali.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1259/05 accoglieva l’appello ritenendo fondato il motivo di gravame secondo cui i P. e L., tendendo al riconoscimento del diritto di proprietà della porzione di terreno (avrebbero dovuto offrire la prova rigorosa della titolarità del diritto stesso a fondamento dell’azione reale. La Corte ha ritenuto inidonei a fornire la prova del diritto di proprietà e la denuncia di successione, essendo un atto di esclusiva natura fiscale, e il decreto pretorile di usucapione emesso il 9 maggio 1995, perchè essendo stato emesso in assenza di contraddittorio non ha valore di sentenza e non è quindi suscettibile di passare in giudicato in ordine alla titolarità del diritto di proprietà con esso riconosciuto e comunque non può pregiudicare le situazioni giuridiche dei soggetti estranei al procedimento. Riteneva improponibile l’asserita competenza della sezione specializzata agraria non essendo stata rilevata entro la prima udienza di trattazione ai sensi dell’art. 38 c.p.c..

Per la cassazione di questa sentenza ricorrono P.L.C. e L.G. e V. per due motivi consegnati ad un atto di ricorso notificato il 25 luglio 2005. Resiste A. D. con controricorso notificato il 15 ottobre 2005.
Motivi della decisione

1.= Con il primo motivo P.L.C. e L.G. e V. lamentano come da rubrica – Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 116 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione dell’artt. 2697 cod. civ. Secondo i ricorrenti la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato come azione di rivendicazione quella da essi esperita nel giudizio di primo grado, trattandosi, invece, di una mera azione personale di rilascio del bene. In particolare, specificano i ricorrenti, nella specie hanno agito con un’azione personale di rilascio dell’immobile occupato illegittimamente dal D. producendo quale titolo della propria legitimatio ad causam, il decreto di usucapione emesso dalla Pretura circondariale di Torre Annunziata, in favore del loro dante causa L.I., e ad un tempo la denunzia di successione.

L’azione personale di rilascio peraltro – sostengono ancora i ricorrenti, non è stata mai contraddetta o impugnata da D. anzi in dipendenza della domanda riconvenzionale di usucapione, D. ha ammesso implicitamente di occupare senza alcun titolo il fondo oggetto di causa.

1.1. Il motivo non è fondato e come tale non può essere accolto. La sentenza impugnata non presenta il vizio denunziato.

1.2.= Intanto, a parte il fatto che la qualificazione della domanda giudiziale compete al giudice del merito ed è espressione di un potere – dovere insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato, la domanda di giustizia avanzata dai ricorrenti è stata, sostanzialmente, qualificata dagli stessi. I ricorrenti giustificavano la loro richiesta di giustizia, cioè la restituzione del bene immobile de quo, asserendo di essere titolari del diritto di proprietà sullo stesso bene. Se dunque la richiesta di restituzione veniva fondata sul loro titolo di proprietà era inevitabile che gli stessi fossero onerati a dimostrare di essere i legittimi proprietari e che, così come e nell’ordine delle cose, quella richiesta venisse qualificata quale azione di rivendicazione.

D’altra parte, ove così non fosse, la richiesta dei ricorrenti sarebbe stata priva di giustificazione.

1.2.1.= E’ appena il caso di evidenziare che l’azione di rivendicazione (ex art. 948 cod. civ.) e quella di mera restituzione (normalmente conseguente al venir meno di un titolo che giustifichi il permanere del bene nella sfera giuridica di un terzo) hanno natura e presupposti diversi, in quanto con la prima, di carattere reale, l’attore assume di essere proprietario della cosa, e di non averne più il possesso, sicchè agisce contro chiunque di fatto la possegga e la detenga, sia al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà, che e, pertanto, tenuto a provare, sia al fine di conseguire il possesso della cosa stessa; invece, l’azione di restituzione, di natura personale, ha il suo fondamento nel venir meno del titolo in base al quale la cosa è stata trasferita, e tende solo alla riconsegna della cosa stessa, sicchè l’attore può limitarsi a fornire la dimostrazione dell’avvenuta consegna della cosa in base ad un titolo e del successivo venir meno di quest’ultimo per qualsiasi causa (in tal senso questa Corte con sent. 2092 del 24 febbraio 2000).

2.= Con il secondo motivo, gli stessi ricorrenti lamentano come da rubrica – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c. e segg., e della L. n. 1610 del 1962 e della L. 3 dicembre 1971, n. 1102. Avrebbe errato la Corte di Appello territoriale nel non aver ritenuto titoli pienamente efficaci per ottenere il rilascio dell’immobile de quo, il decreto di usucapione e la denunzia di successione. Piuttosto, costituendo il decreto, acquisto a non domino, assolve, sempre secondo i ricorrenti, quando non fondatamente contestato ed impugnato – come nel caso di specie – ad un onere della prova -della titolarità del diritto di proprietà – per così dire assoluto e incontestabile non potendosi risalire in questo caso ad altri reali o presunti aventi causa o proprietari ab initio.

Diversamente opinando non si comprenderebbero le ragioni sottese alla richiesta e alla concessione del decreto di usucapione nè si capirebbe la ratio delle disposizioni legislative di cui alla L. n. 1610 del 1962 e L. n. 1102 del 1971. 2.1.= Il motivo non è fondato ed esso non può essere accolto perchè la sentenza impugnata applica correttamente i principi e la normativa richiamata dal caso concreto.

2.2.= E’ affermazione ricorrente, in dottrina come nella giurisprudenza, quella secondo cui la denunzia di successione non integra gli estremi di un atto di acquisto della proprietà dei beni ereditari, nè di un’accettazione tacita dell’eredità stessa.

Piuttosto, la denunzia di successione integra gli estremi di un atto di esclusiva natura fiscale qualificabile quale atto di amministrazione temporanea dell’eredità che il chiamato (all’eredità) può compiere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 460 cod. civ..

2.3.= A sua volta, il decreto emesso dal Pretore ai sensi della L. n. 1610 del 1962 in tema di cosiddetta usucapione abbreviata, pur costituendo titolo per la trascrizione e per usufruire delle agevolazioni creditizie e fiscali previste dalla legge, non ha natura di sentenza e non acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata.

Coloro che da esso ricevono pregiudizio, possono proporre opposizione sulla quale il Pretore che lo ha pronunciato decide con sentenza e, se essi sono rimasti estranei al procedimento della sua formazione possono agire autonomamente per l’accertamento dei loro diritti reali (sent. n. 2660 del 23 febbraio 2001). Con l’ulteriore conseguenza che quel decreto, ove, il soggetto che lo ha ottenuto agisca in rivendicazione, può concorrere, insieme agli altri elementi del caso concreto (compreso l’atteggiamento difensivo del convenuto), a fornire la prova incombente sul rivendicante.

2.4.= Nell’ipotesi in esame, dunque, come ha correttamente riconosciuto la Corte di appello di Napoli, nè la denunzia della successione nè il decreto di usucapione emesso del Pretore costituivano, separatamente o anche insieme, piena prova dell’appartenenza dell’immobile – di cui si chiedeva la restituzione – ai P. – L..

In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.200,00, oltre a Euro 200,00 per spese, e oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *