Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-02-2011) 16-03-2011, n. 10711 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 7 ottobre 2010, il Tribunale di Roma, 1^ sezione penale, sull’accordo delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., applicava nei confronti di C.C., in ordine ai reati di tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva nonchè la continuazione, con la diminuente del rito, la pena di due anni di reclusione e Euro 600,00 di multa.

Contro tale decisione, la cui motivazione era letta contestualmente, ha proposto ricorso il 20 ottobre 2010, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento per omessa valutazione della capacità di intendere e di volere per l’assunzione massiccia di sostanze stupefacenti.
Motivi della decisione

Sulle conformi conclusioni del Procuratore Generale, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso perchè tardivamente proposto, oltre il termine di quindici giorni dalla lettura della sentenza contestualmente motivata, da parte di imputato da considerarsi presente in quanto detenuto rinunciante a comparire e perchè comunque sottopone in quanto detenuto rinunciante a comparire e perchè comunque sottopone questioni che attengono al merito, come tali non deducibili in questa sede.

Il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che in ragione dei motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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