Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-02-2011) 16-03-2011, n. 10710 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 17 novembre 2009, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, sull’accordo delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., applicava nei confronti di G. R. per ai delitti di cui all’art. 644 c.p. a lui ascritti ai capi A, B, C e D, riconosciute le attenuanti generiche e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, previa la riduzione per il rito, la pena di tre anni di reclusione e Euro 4000 di multa;

ordinava la confisca, a norma dell’art. 644 c.p., u.c., dell’immobile sito in (OMISSIS) e, a norma del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies di tre villette site in (OMISSIS) c.da (OMISSIS).

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – violazione 4 falsa applicazione dell’art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 446 c.p.p. in quanto la richiesta di applicazione di pena depositata in cancelleria il 3.4.2009 è sottoscritta unicamente dall’avv. Giovanni Giuca il quale era difensore dell’imputato ma non procuratore speciale e quindi privo del potere di patteggiare la pena; – violazione e falsa applicazione degli artt. 444, 446 e 448 c.p.p. nonchè manifesta illogicità e perplessità della motivazione perchè a fronte della richiesta di applicazione di pena previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6 il GIP applicava la pena facendo riferimento a non meglio individuata richiesta del 17 novembre 2009, laddove l’unica richiesta è quella del 3 aprile 2009, e riconosceva, in dispositivo, le attenuanti generiche mentre in motivazione indicava l’attenuante dell’art. 62 c.p., n. 6; violazione e falsa applicazione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies perchè in beni confiscati sono stati acquistati in epoca molto anteriore a quella di contestazione dei reati sicchè non è ipotizzabile alcun collegamento tra gli acquisti e la successiva attività delittuosa; – violazione e falsa applicazione del cit.

D.L., art. 12 sexies nonchè difetto di motivazione in ordine al requisito della titolarità e/o disponibilità dei beni confiscati in particolare in relazione ai beni formalmente intestati a P. R. dei quali non è stata dimostrata la disponibilità mediata, tanto più che fra i beni confiscati ex D.L. cit., art. 12 sexies erroneamente il GIP ha ritenuto di proprietà esclusiva del ricorrente due villette laddove le stesse sono di proprietà esclusiva di P.R.. Inoltre tramite la consulenza di parte si è dato conto dell’insussistenza dell’altro requisito essenziale cioè quello della sproporzione.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perchè risulta dagli atti (f. 493 allegato al verbale di udienza del 17.11.2009) che all’avv. Giuca, contestualmente all’atto di nomina, era stato espressamente conferita procura speciale al fine di concordare la pena a norma degli artt. 444, 446 e 451 c.p.p..

Il ricorrente peraltro non denuncia che il procuratore speciale abbia superato i limiti eventualmente indicati nella procura (cfr. Cass. Sez. 3, 11.2.2008 n. 6427; Cass. Sez. 3, 10.11.2008 n. 41880).

2. Il secondo motivo di ricorso:

2.1. è inammissibile per carenza di interesse ( art. 568 c.p.p., comma 4) nella parte in cui lamenta che in dispositivo la sentenza, anzichè riconoscere l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6 riconosce le attenuanti generiche, volta che la pena applicata è quella concordata e che il ricorrente non spiega quale fosse il suo interesse a vedersi riconosciuta la specifica attenuante richiesta (che peraltro è indicata in motivazione sicchè si tratterebbe di mero errore materiale);

2.2. E’ ancora inammissibile per carenza di interesse laddove addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente fatto riferimento a richiesta di patteggiamento del 17.11.2009 dal momento che la richiesta del 3.4.2009 è stata ribadita dal procuratore speciale all’udienza del 17.11.2009 e comunque non individua il ricorrente quale sia il suo interesse a rilevare un’ eventuale semplice imprecisione.

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perchè la confisca ex D.L. cit., art. 12 sexies è svincolata da qualsiasi rapporto di pertinenzialità del bene oggetto della misura con il reato per il quale è intervenuta condanna.

Ed invero il Collegio condivide il canone ermeneutica secondo il quale "la confisca prevista dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, convertito nella L. n. 356 del 1992 ha struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest’ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e una persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell’articolo citato." Cass. Sez. 1, 14.1.2009 n. 9218).

Per l’effetto la giurisprudenza di questa Corte, superati i contrasti interpretativi (di cui è espressione la risalente sentenza citata dal ricorrente), è consolidata nel senso che "il sequestro e la confisca ex D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito con modd. nella L. 7 agosto 1992, n. 356, possono avere ad oggetto beni acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui e1 intervenuta condanna e che abbiano un valore superiore al provento del medesimo reato." (Cass. Sez. 1, 18.2.2009 n. 11269; conf. Cass. S.U. n. 920/2004 rv 226490).

4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, volta che la sentenza ha congruamente giustificato, attraverso il richiamo della consulenza disposta dal PM, che il nucleo familiare del ricorrente (e quindi anche il coniuge P.R.) non disponeva di reddito sufficiente per acquistare gli immobili oggetto di confisca.

Ed invero "la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, prevista dalla speciale ipotesi di confisca di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, opera anche in riferimento ai beni intestati al coniuge ove non risulti la riconducibilità dell’acquisto ai redditi derivanti dall’attività di lavoro svolta da quest’ultimo. Cass. Sez. 2, 3.12.2008-2.2.2009 n. 4479 Cass. Sez. 2, 26.11.2008-13.1.2009 n. 1178 Cass. Sez. 1, 8-20.7.2004 n. 31663.

Per l’effetto prive di pregio sono le osservazioni su eventuali imprecisioni in ordine alla formale intestazione dei beni.

5. Con memorie del 4 e 15 febbraio 2011 il difensore del ricorrente ha introdotto ulteriori ragioni a specificazione del primo motivo di ricorso e in replica alla requisitoria scritta del P.G. in ordine all’invalidità della procura speciale rilasciata al difensore che lo ha assistito nel procedimento di merito. Si tratta di deduzioni inammissibili in questa sede, perchè introducono questioni di fatto (stato di detenzione nel carcere di Floridia; modalità di acquisizione della firma) come tali non verificabili nel giudizio di legittimità. Quanto alla discordanza tra dispositivo e motivazione sulla indicazione dell’attenuante, si osserva che il limitato valore decisorio della pronuncia all’esito del giudizio abbreviato non comporta la ravvisabilità dell’interesse rappresentato, tanto più che in motivazione si è riconosciuto il contenuto dell’accordo; si è dato espressamente atto che esso aveva ad oggetto il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6; la pena (ed è questo il dato rilevante per la sentenza emessa a norma dell’art. 444 c.p.p., è stata quantificata nella misura richiesta.

L’art. 445 c.p.p., comma 1 bis, espressamente statuisce l’inefficacia della sentenza pronunciata norma dell’art. 444 c.p.p. nei giudizi civili o amministrativi.

Relativamente alla confisca, le doglianze che riguardano il valore degli immobili, si risolvono in questioni di merito, come tali non censurabili in questa sede.

La confisca è stata disposta a norma del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, perchè essa lo prevede espressamente in caso di condanna per il delitto di usura. La pretesa difensiva di vedersi applicare esclusivamente (o in alternativa) la confisca ex art. 644 c.p. contrasta con l’esplicita prescrizione legislativa, che non lascia margini di discrezionalità, perchè correlata alla natura di misura di sicurezza di carattere patrimoniale fondata sulla presunzione di illecita accumulazione (cfr. Cass. S.U. 17.12.2003-19.1.2004 n. 920).

Infine la circostanza che sia stata proposta denuncia-querela contro l’avv. Giuca per abusivo riempimento di foglio firmato in bianco non assume alcun rilievo in questa sede, volta che non risulta esser stata proposta querela di falso a norma dell’art. 221 c.p.c., e segg.

(cfr. Cass. Sez. 4, n. 26419 del 20.4.2007).

6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che in ragione dei motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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