Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-05-2011, n. 11390 Notificazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ine.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’odierno ricorrente impugna per cassazione la sentenza n. 65/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 19/01/2007. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio all’udienza del 22 giugno 2010 in ordine alla rilevata nullità della notifica del ricorso nei confronti dell’intimato T.V. nel suo domicilio eletto in appello, all’esito della quale, alla presenza del difensore del ricorrente, era stato disposto il rinnovo della notifica al difensore del T. entro 60 giorni.

Con istanza depositata il 4 novembre 2010, il ricorrente C. V. ha chiesto la concessione d’un ulteriore termine per notificare il ricorso al T.V. presso il suo procuratore Avv. D.S.S. sulla premessa:

che, chiamato il ricorso ali1 adunanza in camera di consiglio del 22.6.2010, era stata adottata ordinanza, letta alla presenza del suo difensore Avv. Mauro Marchione, con la quale la trattazione del ricorso era stata rinviata onde consentirgli l’integrazione del contraddittorio nei confronti di T.V., già destinatario di notifica personale, anche presso il procuratore dello stesso costituito nel giudizio di merito Avv. D.S.S., domiciliato in L’Aquila alla Via XX Settembre n. 19 presso lo studio Galli, in quanto l’originaria notifica non era andata a buon fine essendo stato il plico postale restituito per essere il destinatario ( T.V. c/o Studio Galli) sconosciuto all’indirizzo;

– che, all’uopo, con la detta ordinanza era stato concesso il termine di giorni sessanta per l’adempimento ma, per errore, era stata presa nota di un diverso termine di giorni novanta.

– che, in ogni caso, come da allegato tabulato del Consiglio Nazionale Forense, l’avv. D.S.S. era risultato non iscritto all’Albo. Disposta la trattazione in pubblica udienza, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2.

Infatti, il ricorrente non ha effettuato la disposta rinnovazione della notifica nel termine assegnato dal collegio e ha proposto, a termine ormai scaduto, una istanza di proroga.

Questa Corte, infatti, ha più volte avuto occasione di affermare che un termine perentorio ormai scaduto non può essere prorogato, se non, in virtù dell’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale, in presenta di una situazione di forza maggiore certa ed obiettiva che ne abbia impedito l’osservanza (Cass. 2008 n. 25860, nonchè Cass. 2010 n. 17416).

Al riguardo non può rilevare la dedotta errata comprensione del termine assegnato dal collegio, non solo perchè ovviamente priva di dimostrabilità, ma anche perchè il termine assegnato risultava dal relativo verbale di udienza, il cui contenuto era agilmente e tempestivamente accessibile dal difensore. Nè rileva la circostanza indicata in ordine alla situazione del domiciliatario difensore dell’intimato, posto che, se sussistente, poteva essere dedotta con una istanza tempestiva di proroga del termine assegnato. Nulla per le spese.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *