Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-02-2011) 16-03-2011, n. 10692 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 25 marzo 2010, la Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza del Tribunale in sede appellata da V.A., con la quale questi era stato dichiarato colpevole di ricettazione di assegno bancario compendio di rapina commessa il (OMISSIS) e condannato, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di un anno quattro mesi di reclusione e Euro 600,00 di multa.

La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta della testimonianza di B.V., che aveva riferito di aver ricevuto l’assegno dall’imputato, e dell’inverosimiglianza delle giustificazioni addotte da quest’ultimo, a nulla rilevando che in diverso procedimento fosse stato dato credito a tale giustificazione.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo, tenuto conto che in altro analogo procedimento era stata disposta l’archiviazione per la ritenuta buona fede. Il trattamento sanzionatorio non era comunque conforme a giustizia per la ritenuta insussistenza dell’attenuante di cui al capoverso dell’art. 648 c.p.;

– il fatto avrebbe dovuto essere derubricato nella contravvenzione di cui all’art. 712 c.p..
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità in quanto in buona parte mera riproposizione delle critiche mosse con l’atto di appello e per altra parte critica non specifica degli argomenti posti a fondamento della decisione impugnata che ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di non ritenersi vincolata dalla valutazione di buona fede espressa nel decreto di archiviazione per analoga vicenda e di confermare il giudizio di inattendibilità delle giustificazioni addotte non apparendo credibile che il ricorrente possa aver accettato in pagamento moduli di assegno con la sola firma di traenza, in pagamento di transazione commerciale di non trascurabile importo, senza farsi rilasciare "elementi di conoscenza sull’identità e sul recapito del cedente".

Si tratta di argomento la cui congruità logica non è criticata e che quindi rimane come valido sostegno della decisione adottata.

2. Anche gli altri due motivi di ricorso sono inammissibili, perchè non contengono alcuna critica alla specifica motivazione posta a base della sentenza impugnata, che ha rigettato sia la richiesta di derubricazione nell’ipotesi contravvenzionale sia quella di ritenere l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 c.p., comma 2 e perchè si limitano, attraverso la proposizione dei medesimo argomenti spesi con l’atto di appello, a sollecitare un’ulteriore valutazione di merito come tale non consentita in questa sede.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che in ragione dei motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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