T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-03-2011, n. 256 Commercio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna la nota del comune di Minturno n. 24825 del 23 ottobre 2000 con cui veniva negata la richiesta della ricorrente diretta alla continuazione della vendita di prodotti editoriali in relazione alla sperimentazione di nuove forme di vendita dei giornali. Il comune motivava il diniego affermando " di non poter accogliere l’istanza, stante il giudizio pendente dinanzi al Tar". Infatti, la ricorrente, impugnato in via autonoma un precedente atto di diniego all’avvio della medesima attività – provvedimento del 23 luglio 1999 impugnato con ricorso iscritto al numero di ruolo 914/1999 – ed ottenuta ordinanza cautelare – R.O. 574 del 18 novembre 1999 -di sospensione del diniego, aveva potuto partecipare alla suddetta sperimentazione.

Con ordinanza n. 904/2000 veniva accolta l’istanza cautelare. Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Deduce il ricorrente violazione di legge ex art. 4 L. 108/1999.

La censura è fondata. Dispone infatti la norma " fino all’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’art. 3, gli esercizi commerciali in cui è stata effettuata la sperimentazione possono continuare a vendere i prodotti editoriali prescelti. Ai medesimi esercizi l’autorizzazione alla vendita dei giornali, quotidiani e periodici, è rilasciata, qualora richiesta, di diritto". Conseguentemente l’amministrazione, in violazione di legge e, anche in elusione di giudicato cautelare, ha adottato il provvedimento qui impugnato che va pertanto annullato. Sussistono ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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