T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-03-2011, n. 254 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

si dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso sia infondato in quanto: a) la d.i.a. del 30 maggio 2007 è stata "inibita" dall’amministrazione con un provvedimento che, benché adottato dopo la scadenza del termine di 30 giorni stabilito dall’articolo 23 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non può essere considerato nullo; b) l’impugnazione di tale provvedimento a mezzo del ricorso all’esame è tardiva e non sussistono i presupposti per la rimessione in termine del ricorrente dato che per giurisprudenza consolidata "la mancata indicazione in un provvedimento amministrativo dell’autorità giurisdizionale alla quale proporre ricorso e del termine di proposizione dell’impugnativa può costituire presupposto per il riconoscimento dell’errore scusabile solo nel caso in cui sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell’atto, dovendosi, in caso contrario, evitare che tale formale inadempimento conduca ad una indiscriminata esenzione dall’onere di ottemperare a prescrizioni vincolanti dettate dalla legge in vigore" (Consiglio di Stato, sez. VI, 30 luglio 2010, n. 3055); c) di conseguenza l’opera sanzionata non può essere considerata assistita da un titolo edilizio (che in ricorso è identificato come il titolo formatosi a seguito della d.i.a. a sanatoria depositata in comune il 30 maggio 2007, irrilevante quindi risultando la integrazione del 1° agosto 2007 allegata al ricorso ma su cui nulla si argomenta nell’ambito di quest’ultimo); d) le censure relative alla comunicazione del provvedimento impugnato in copia e non in originale sono infondate dato che la copia notificata al ricorrente reca l’attestazione della sua conformità all’originale mentre rimane irrilevante la circostanza che l’atto sia anche stato affisso all’albo pretorio; e) la affermata mancata ricezione dell’avviso di procedimento non può giustificare l’annullamento del provvedimento dato che l’ordine di demolizione è atto vincolato, con conseguente applicabilità alla fattispecie del principio dell’articolo 21octies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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