Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-02-2011) 16-03-2011, n. 11046 Permessi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.M. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 20/22.7.2010 del tribunale di sorveglianza di L’Aquila che rigettava il di lui reclamo avverso il competente magistrato di sorveglianza, in data 21.4.2010, per non essergli stato concesso un permesso premio.

Il tribunale ribadiva il fatto della preclusione ad ottenere il beneficio perchè il detenuto espiava per il delitto di omicidio volontario la pena della reclusione di anni 8, infettagli dal gip del tribunale di Bari con sentenza in data 9.12.2005, senza averne scontata ancora una metà. Ne conseguiva, per il chiaro disposto dell’art. 30 ter ord. pen., comma 4, lett. c), il divieto di concessione, anche perchè il detenuto non era persona che aveva collaborato o collaborava con la giustizia ai sensi dell’art. 58 ter ord. pen..

Ricorre il G. avverso il provvedimento, e con fondamento. E non tanto per aver contestato il fatto di non esser stato considerato collaboratore di giustizia, senza peraltro addurre prova se non attraverso una personale interpretazione del provvedimento del tribunale di sorveglianza di Campobasso del 20.10.2008, richiamato dall’ordinanza impugnata per l’appunto per riconoscere la predetta qualità, quanto per non aver considerato il tribunale che la pena relativa al delitto di omicidio era confluita in un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso in data 7.4.2010 dalla Procura Generale della Repubblica presso la corte di appello di Bari che aveva fissato la decorrenza pena dal 28.1.1995.

Ora, in conformità con la sentenza interpretativa di rigetto n. 361/1994 della Corte costituzionale, deve ritenersi che, nel caso di soggetto sottoposto ad esecuzione di pene cumulate, delle quali alcune soltanto siano state inflitte per delitti che comportano, ai sensi dell’art. 4 bis ord. pen., esclusione o limitazione di misure alternative alla detenzione, il cumulo possa essere sciolto ai fini della determinazione del momento in cui, considerata come avvenuta l’espiazione delle pene relative a quei delitti, l’esclusione o la limitazione non debbano più operare. Diversamente, infatti, si verrebbe a far dipendere l’applicazione di un trattamento deteriore dalla sola eventualità, del tutto casuale, di un rapporto esecutivo unico in luogo di più rapporti scaturenti dall’esecuzione delle singole condanne, con l’ulteriore incongruenza che, nel caso di cumulo giuridico, questo, concepito soltanto per temperare l’asprezza del cumulo materiale, verrebbe a tradursi invece in un danno per l’interessato. (Sez. 1, 26.3/12.5.1999, Parisi, Rv. 213354, Sez. 1, 18.3/16.4.2009, Trubia, Rv 243316).

Ora una tale operazione, di scioglimento del cumulo, per verificare se metà della pena era stata,al momento della decisione, effettivamente espiata non è stata compiuta dal tribunale di Sorveglianza e dovrà costituire l’impegno del giudice del rinvio.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza dell’Aquila.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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