T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 14-03-2011, n. 2275 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con decreto depositato in data 11 marzo 2008, la Corte di Appello di Roma ha dichiarato l’avvenuta violazione da parte dello Stato italiano dell’art. 6 paragrafo primo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848 – sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole del processo ed ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore della sig.ra A.M.A., a titolo di equa riparazione del danno morale, della somma di Euro 12.000,00 oltre agli interessi legali dalla data del decreto nonché a rifondere alla ricorrente le spese del procedimento che ha liquidato in complessivi Euro 1.050,00 di cui Euro 250,00 per diritti ed Euro 750,00 per onorari, oltre spese generali, cpa e iva come per legge, con distrazione di favore degli avv.ti B.A. e Elena Garofalo dichiaratisi antistatari;

Rilevato che la sig.ra A. e l’avv. A. hanno diffidato la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale l’art. 1, co. 1224, della l. 296/2006 ha attribuito la legittimazione passiva nella presente materia in sostituzione della Presidenza del Consiglio, ad eseguire il decreto avverso il quale non è stato proposto ricorso per Cassazione;

Rilevato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota del 27 maggio 2010, ha fatto presente che, a fronte della moltitudine dei decreti pervenuti dalle varie Corti d’Appello, le risorse finanziarie disponibili sul capitolo di spesa del bilancio dello Stato a tal uopo preposto sono, allo stato attuale, insufficienti, in relazione ai limiti di cui all’art. 3, co. 7, l. 89/2001 e non si possono, allo stato, fornire previsioni in merito ai tempi di liquidazione delle somme spettanti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso, in quanto proposto dalla sig.ra A.M.A., deve essere accolto con conseguente assegnazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 3, co. 3, l. 89/2001, di un termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, per provvedere alla esecuzione del decreto de quo nella parte in cui l’amministrazione è stata condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 12.000,00 oltre agli interessi legali dalla data del decreto;

Rilevato, invece, che il ricorso, in quanto proposto dall’avv. B.A., deve essere accolto, trattandosi di obbligazione divisibile, limitatamente ed esclusivamente per la parte di sua spettanza, da quantificare in Euro 525,00 (Euro 1.050,00/2) oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, atteso che il decreto de quo ha condannato l’amministrazione a rifondere alla ricorrente le spese del procedimento con distrazione in favore, oltre che dell’avv. B.A., anche dell’avv. Elena Garofalo che non è parte del presente giudizio;

Fatta riserva, in caso di ulteriore inadempienza e su richiesta di parte, di nomina di un Commissario ad acta;

Liquidate le spese del presente giudizio in complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00) e poste le stesse a favore, in parti uguali (ciascuna per Euro 250,00), dei ricorrenti ed a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con conseguente compensazione nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
P.Q.M.

accoglie il ricorso in epigrafe in quanto proposto dalla sig.ra A.M.A. e, per l’effetto, assegna al Ministero dell’Economia e delle Finanze il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza per provvedere al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 12.000,00, oltre interessi legali a far tempo dall’11 marzo 2008;

accoglie in parte il ricorso in epigrafe in quanto proposto dall’avv. B.A., limitatamente ed esclusivamente per la parte di sua spettanza, e, per l’effetto, assegna al Ministero dell’Economia e delle Finanze il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza per provvedere al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 525,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge

Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 500,00 (cinquecento/00), in favore, in parti uguali (ciascuna per Euro 250,00), dei ricorrenti; compensa le spese nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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