Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-02-2011) 16-03-2011, n. 11045 Misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 22.7.2010 il Tribunale di sorveglianza di Palermo dichiarava inammissibile l’istanza presentata da P. B., volta ad ottenere la misura alternativa della detenzione domiciliare o della semilibertà tenuto conto dell’entità della pena da espiare, e rigettava nel merito l’istanza per l’affidamento in prova al servizio sociale.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il P., a mezzo del difensore di fiducia, denunciando l’erronea applicazione della legge con riferimento agli artt. 47 e 50 ord. pen., nonchè, il vizio di motivazione avuto riguardo alla pronuncia di inammissibilità dell’istanza per la semilibertà ed alla conseguente omessa valutazione nel merito.

In specie, ad avviso del ricorrente il Tribunale era tenuto a valutare nel merito la richiesta di semilibertà in applicazione della disposizione di cui all’art. 50 ord. pen., comma 2, seconda parte, che prevede la possibilità di ammissione alla semilibertà anche prima dell’espiazione della metà della pena.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo il ricorrente formalmente rinunciato allo stesso con atto depositato in data 2.2.2011.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza 4, elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro cinquecento, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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