T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 14-03-2011, n. 2273 Albi professionali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 14 settembre 2010, depositato il successivo 15 settembre, il ricorrente impugna il provvedimento 8 giugno 2010, con il quale l’ISVAP ha rigettato la sua istanza per l’iscrizione nel ruolo dei periti assicurativi, nonché l’art. 22 del Regolamento ISVAP 3 gennaio 2008 n. 11, che ha previsto il termine del 30 giugno 2008 per presentare la richiesta di iscrizione al relativo Albo, da parte di coloro che avessero già superato l’esame.

Il ricorrente precisa di avere partecipato nel 1999 all’esame per l’iscrizione al Ruolo nazionale dei periti assicurativi, conseguendo la prescritta idoneità ed il titolo ad iscriversi al relativo albo, così come a suo tempo gli è stato indicato dall’ISVAP, senza "alcuna limitazione temporale".

Richiesta l’iscrizione nell’anno 2010, l’ISVAP ha respinto la domanda sulla base dell’art. 22 del Regolamento n. 11/2008, che prevede la decadenza del titolo alla data del 30 giugno 2008.

Vengono proposti i seguenti motivi di ricorso:

a) quanto all’art. 22 del Regolamento: violazione dei diritti inviolabili, acquisiti e consolidati, sanciti dall’art. 33 Cost.; violazione dell’art. 157 d. lgs. n. 209/2005, che non prevedeva la possibilità di porre alcun termine di decadenza; violazione artt. 354 e 355 d. lgs. n. 209/2005, che prevedevano comunque la vigenza del precedente sistema fino al 30 giugno 2010; eccesso di potere per manifesta disparità di trattamento tra posizioni identiche (soggetti che avevano superato l’esame) solo per il fatto di averlo superato prima o dopo l’entrata in vigore del Regolamento; violazione artt. 3 e 97 Cost.;

b) quanto al provvedimento: illegittimità derivata; violazione dei principi di pubblicità e trasparenza; violazione delle regole del giusto procedimento e degli obblighi di cooperazione, "che avrebbero imposto una comunicazione preventiva individuale a tutti coloro che avevano superato l’esame prima dell’emanazione del regolamento de quo, della avvenuta previsione di un termine di decadenza per l’iscrizione all’Albo, in quanto soggetti lesi da tale prescrizione e facilmente individuabili"; violazione del principio di affidamento "a potersi iscrivere senza limiti di tempo".

Si è costituita in giudizio l’ISVAP, che ha concluso per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.

Da ultimo, con memoria depositata il 20 novembre 2010, il ricorrente ha replicato alle argomentazioni dell’amministrazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

L’art. 22, comma 1, del Regolamento dell’ISVAP 3 gennaio 2008 n. 3, prevede che "le persone fisiche che hanno superato la prova di idoneità per l’iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, hanno diritto all’iscrizione nel ruolo, purchè in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lett. b), del medesimo articolo, e presentino domanda di iscrizione nel Ruolo entro e non oltre il 30 giugno 2008".

Sulla base di tale norma regolamentare, l’ISVAP, con il provvedimento 8 giugno 2010, oggetto di impugnazione unitamente alla disposizione predetta, ha rigettato la domanda di iscrizione inoltrata dal ricorrente, poiché la stessa è stata presentata oltre il termine del 30 giugno 2008.

Precisa inoltre l’ISVAP, con riferimento all’art. 22 del Regolamento, che "tale norma consegue all’abolizione del Ruolo per cui è stata da lei conseguita l’idoneità nonché all’introduzione – ai sensi dell’art. 158, comma 1, lett. f) del d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209, Codice delle assicurazioni private – tra i requisiti di ammissione alla prova di idoneità, del tirocinio obbligatorio presso un perito iscritto.".

Orbene, l’art. 157 del d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private), rubricato "Ruolo dei periti assicurativi", prevede che:

"1. L’ISVAP cura l’istituzione e il funzionamento del ruolo e determina, con regolamento, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l’accesso pubblico al ruolo.

2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l’attività in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 158."

Il successivo art. 158, comma 3, prevede inoltre:

"3. Ai fini dell’iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dall’ISVAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio dell’attività. L’ISVAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.".

Sulla base di queste disposizioni, ed essendo stata disposta l’abrogazione della legge n. 166/1996, l’ISVAP, con l’art. 22 del Regolamento (oggetto di impugnazione), ha ritenuto di definire la posizione di coloro che, pur avendo superato l’esame di abilitazione in epoca precedente e nella vigenza di diversa disciplina (e quindi con riferimento ad un quadro normativo richiedente requisiti diversi per sostenere il relativo esame di abilitazione (ad esempio il tirocinio biennale presso un perito assicurativo, ex art. 158, co. 1, lett. f), tuttavia non si fossero ancora iscritti.

La soluzione adottata dal Regolamento si presenta, quindi:

– per un verso attenta a considerare le situazioni preesistenti, consentendo ai titolari delle medesime di potere ancora utilizzare – sia pure entro il termine del 30 giugno 2008 – l’abilitazione conseguita sotto il previgente ordinamento;

– per altro verso, non irragionevole proprio laddove, nel prestare la opportuna considerazione alle citate situazioni, ha tuttavia stabilito un termine di decadenza entro il quale i diritti derivanti dalle stesse (l’iscrizione) avrebbero potuto essere fatti valere.

Tale previsione non si mostra affatto lesiva di disposizioni costituzionali, posto che l’art. 33 Cost., nel richiedere, per l’esercizio di determinate attività professionali, il previo superamento di un esame di Stato di abilitazione, è norma volta alla tutela dei cittadini, con riguardo alla delicatezza della prestazione d’opera intellettuale, così come l’art. 2229 cod. civ., per le stesse ragioni, prevede che "la legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi".

Da ciò consegue che, se l’esame di Stato per l’abilitazione professionale, è volto a verificare, con l’autorevolezza (e l’affidabilità verso i terzi che ne discende), la capacità professionale del soggetto, all’esito di un corso di studi all’uopo stabilito, appare del tutto evidente che dal superamento di esso non può discendere un "diritto inviolabile all’iscrizione al relativo albo", "acquisito e consolidato", così come sostenuto dal ricorrente.

Ed infatti, la capacità professionale, e l’affidamento dei terzi nel professionista, non possono derivare dal semplice superamento di un esame, il quale, se ha saggiato una capacità professionale in un determinato momento, non costituisce riprova – in difetto di esercizio professionale certificato dall’iscrizione all’albo e dalla concreta pratica professionale – della persistenza della suddetta capacità professionale, anche con riferimento all’adeguatezza della preparazione in conseguenza delle modificazioni dell’ordinamento delle materie nelle quali il professionista intende esercitare la propria attività.

A maggior ragione, risulta ragionevole la previsione di un termine di decadenza per l’iscrizione, imposto a coloro che, pur avendo superato l’esame di abilitazione, non vi abbiano provveduto, in presenza del mutamento complessivo dell’ordinamento di settore e di quello specifico dell’iscrizione all’albo.

D’altra parte, l’argomentazione, esposta in ricorso, secondo la quale la norma primaria "non ha previsto alcun potere di prevedere un termine di decadenza per l’esercizio del diritto all’iscrizione all’albo", non considera che detta norma primaria (art. 157), sia nel demandare al regolamento "l’istituzione e il funzionamento del ruolo", sia nel prevedere che "nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l’attività in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 158.", non prevede affatto la posizione di coloro che, pur avendo in epoca antecedente superato l’esame, non si siano iscritti all’albo.

Di modo che – in difetto di un "diritto inviolabile" all’esercizio professionale per superato esame, nei sensi sopra esposti – la disposizione regolamentare potrebbe semmai essere censurata per avere previsto ancora una possibilità di iscrizione per tali soggetti, sia pure sottoposta a termine di decadenza.

Alla luce delle argomentazioni sinora esposte, appare evidente la legittimità e la ragionevolezza dell’art. 22 del Regolamento, con riferimento ai profili evidenziati.

Altrettanto infondata è l’argomentazione del ricorrente in ordine alla "vigenza del precedente sistema fino al 30 giugno 2010".

L’art. 354, comma 4, del Codice delle assicurazioni afferma che le disposizioni di cui al comma 1 (si tratta di disposizioni delle quali si dispone l’abrogazione), "e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente Codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell’art. 355".

Tale ultima disposizione prevede che "in sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1" (cioè dal 1 gennaio 2006).

Sulla base di tali disposizioni, il ricorrente sostiene che il termine di vigenza della normativa precedente è di trenta mesi successivi al 1 gennaio 2008 (termine risultante dai ventiquattro mesi successivi al 1 gennaio 2006): di modo che, si determina (1 gennaio 2008 + 30 mesi) la data del 30 giugno 2010 (recte: 1 luglio 2010).

Orbene, sul punto è agevole rilevare che, come espressamente previsto dall’art. 354, co. 4, l’ulteriore termine qui considerato si applica laddove non siano emanati "i provvedimenti adottati ai sensi del presente Codice" (tra i quali rientra senza dubbio, essendo previsto dall’art. 157, il Regolamento n. 11/2008).

Ed infatti, per un verso, l’ulteriore termine previsto costituisce "norma di chiusura", ponendosi un termine inderogabile a fronte della (eventuale) inerzia dell’esecutivo e/o dell’amministrazione nell’attuazione della legge; per altro verso, l’adozione dei provvedimenti attuativi del Codice delle assicurazioni pone termine all’ultrattività delle norme abrogate.

Per le ragioni sin qui esposte, i motivi riportati sub a) dell’esposizione in fatto, relativi all’art. 22 del Regolamento, sono infondati.

Altrettanto infondati sono i motivi proposti avverso il provvedimento impugnato, che di tale norma ha fatto applicazione nel caso concreto (riportati sub b) dell’esposizione in fatto).

Richiamato quanto sin qui esposto, che sorregge anche la legittimità di tale atto (non sussistendo, come si è detto, un principio di affidamento a potersi iscrivere in qualsiasi tempo ad un albo professionale) occorre osservare che non sussistono, nel caso di specie, le supposte violazioni di principi del giusto procedimento, di partecipazione e cooperazione, né sussisteva un obbligo in capo all’amministrazione di notiziare dell’intervenuto inserimento di un termine decadenziale ex art. 22 del regolamento, i soggetti che si trovassero nelle condizioni ivi contemplate.

A tal fine, è sufficiente osservare che ci si trova in presenza non già di un provvedimento amministrativo o di un atto recettizio, bensì di un regolamento – atto amministrativo a contenuto normativo – per il quale l’art. 13 l. n. 241/1990, espressamente esclude l’applicazione delle disposizioni del Capo III della legge medesima, relative alla partecipazione al procedimento amministrativo.

Per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da V.F.E. (n. 7921/2010 r.g.), lo rigetta.

Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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