Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-02-2011) 16-03-2011, n. 11040 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

orso.
Svolgimento del processo

Con il provvedimento in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile la domanda avanzata da D.C., osservando che essa era volta al "ripristino" della misura alternativa dell’affidamento in prova, non previsto dall’ordinamento.

Ricorre l’interessato personalmente e che chiede l’annullamento del provvedimento.

Denunzia che il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente qualificato la sua domanda alla stregua di una mera riproposizione della richiesta di affidamento in prova, senza considerare che la richiesta di "ripristino", o in subordine di rivalutazione della efficacia ex tunc anzichè ex nunc della revovca, era fondata, invece, sulla allegata sentenza di assoluzione per il fatto di estorsione (riqualificato alla stregua di esercizio arbitrario delle proprie ragioni) che aveva determinato la revoca della misura alternativa e sulla possibilità – necessità di una rivalutazione in punto di meritevolezza del beneficio all’esito del giudicato formatosi sul fatto che ne aveva determinato la revoca (alla luce tra l’atro di C. cost. n. 181 del 1996).
Motivi della decisione

Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.

La domanda del condannato era fondata su un fatto sopravvenuto, la sentenza definitiva che aveva riqualificato il fatto-reato che aveva determinato la revoca ex tunc della misura dell’affidamento in prova.

E tale fatto, nuovo e sopravvenuto, ben legittimava, quantomeno in astratto e in assenza di altri fatti preclusivi, la proposizione di una istanza di rivalutazione della revoca ex tunc disposta ilio tempore o di nuova concessione della stessa misura.

Sicchè la richiesta andava esaminata nel merito e non poteva essere dichiarata inammissibile de plano.

Il decreto d’inammissibilità impugnato deve di conseguenza essere annullata senza rinvio, e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di sorveglianza per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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