Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-05-2011, n. 11365 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza depositata il 25-6-2008, confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva attribuito la responsabilità esclusiva di un incidente stradale, fra un’autovettura guidata G.D. ed una moto guidata da S.A., alla condotta del guidatore della moto, deceduto a seguito dell’incidente.

La Corte di Appello confermava l’attribuzione di responsabilità esclusiva dell’incidente in capo al guidatore della moto che, cadendo, aveva strisciato sul manto stradale andando ad invadere l’opposta mezzeria di marcia, sulla quale stava procedendo l’autovettura, di modo che il guidatore dell’autovettura avvistata la moto che gli stava venendo addosso, aveva avuto appena il tempo di sterzare a destra senza riuscire ad evitare l’impatto.

Condivideva le conclusioni del consulente di ufficio in sede penale che, tenendo conto dell’andamento delle traiettorie antiurto, delle velocità dei veicoli, delle posizioni d’urto, aveva affermato che l’autovettura avrebbe intercettato ugualmente il motociclo anche se la sua velocità fosse stata di 50 chilometri l’ora.

Avvero setta sentenza propongono ricorso per cassazione Sp. A., R.C. e S.M.E.,sia in proprio che come eredi di S.A., sorretto da tre motivi e illustrato anche da memoria ex art. 378 c.p.c..

La Sai e G.D. non presentano difese.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso viene denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per non aver la Corte di appello applicato il principio in base al quale il comportamento colposo di uno dei conducenti non comporta di per sè il superamento della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare se l’altro conducente si sia pienamente uniformato alla norme della circolazione. Nel caso di specie risultava che il conducente dell’autovettura aveva superato di oltre 25 km il limite di velocità consentito e di conseguenza non poteva ritenersi esclusa ogni sua responsabilità nella produzione del sinistro.

1.1. Il Motivo è infondato.

La Corte di Appello ha accertato che la responsabilità esclusiva dell’incidente era da attribuirsi alla condotta di guida dei motociclista che, provenendo dall’opposto senso di marcia rispetto all’autovettura, cadendo e strisciando sul manto stradale, aveva invaso l’opposta corsia di marcia creando un ostacolo improvviso.

Contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, i giudici di appello hanno valutato anche se la condotta di guida del conducente dell’autovettura, che aveva superato i limiti di velocità, avesse avuto efficienza causale nell’incidente.

Hanno escluso tale evenienza tenendo conto degli accertamenti tecnici della consulenza di ufficio svoltasi nel giudizio penale, conclusosi con sentenza ex art. 530 c.p.p., comma 2, in contraddittorio con gli attuali ricorrenti, costituiti parte civile.

Il consulente tecnico ha accertato che, anche se la velocità dell’autovettura fosse stata quella consentita, l’impatto con la moto si sarebbe comunque verificato.

Di conseguenza la valutazione dei giudici di merito è conforme ai principi espressi da questa giurisprudenza di legittimità in materia di superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c..

2. Come secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione a falsa applicazione dell’art.184 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per la mancata ammissione in appello dei mezzi di prova richiesti, vale dire le testimonianze dei centauri che procedevano insieme a S.A..

2.1. Il Motivo è inammissibile.

Si osserva che per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo la Corte di Cassazione abilitata all’esame diretto degli atti delle cause di merito, i ricorrenti avrebbero dovuto trascrivere in ricorso (in modo completo o quantomeno nelle parti salienti) fatto di appello o comunque l’atto con cui erano state richieste le dedotte prove testimoniali ed il provvedimento della Corte di Appello di rigetto dell’ammissione, provvedimento di cui si fa solo cenno nel ricorso.

Di conseguenza questa Corte non è stata messa in grado di valutare la fondatezza e la decisività delle censure.

3. Come terzo motivo i ricorrenti denunziano omessa o insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 sulla circostanza ritenuta dai giudici di merito della indifferenza causale della velocità a cui viaggiava l’autovettura nella causazione dell’incidente.

3.1. Il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre i vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della "ratio decidendi", e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova.

3.2.La motivazione della Corte di appello si fonda sugli accertamenti tecnici e sulle conclusioni del consulente di ufficio nel giudizio penale che ha escluso l’incidenza della velocità dell’autovettura nella verificarsi dell’impatto che si sarebbe avuto comunque anche, se la velocità fosse stata quella consentita.

3.3. I ricorrenti non formulano alcuna critica specifica al percorso logico adottato dai giudici di merito , nè alla conclusioni tecniche sulle quali la motivazione si fonda, nè individuano i punti della motivazione che sarebbero contraddittori fra loro.

In sostanza richiedono a questa Corte una diversa valutazione del materiale probatorio diversa da quella fatta propria motivatamente dai giudici di appello, richiedendo una valutazione di merito non consentita a questa Corte di legittimità. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Giusti motivi impongono la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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