Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-02-2011) 16-03-2011, n. 11039 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il gip del tribunale di Ascoli Piceno, su opposizione di B. S. avverso il provvedimento datato 15.3.2010 del P.M. presso lo stesso tribunale che disponeva la restituzione della autovettura Porsche Carrera 4S tg (OMISSIS), sequestrata nel corso di un procedimento penale per il delitto di ricettazione, al legale rappresentante della Exclusive Noleggi s.r.l., confermava il provvedimento del P.M..

Riteneva il giudice, da un lato, non probanti i documenti prodotti dall’ opponente – il certificato del P.R.A. e la carta di circolazione del veicolo – dai quali si evinceva la proprietà della autovettura in favore di tale D.M.G. da cui l’opponente l’aveva acquista in data (OMISSIS) giusta autentica, a tergo del certificato di proprietà, del pubblico ufficiale S. P., dall’altro, valorizzava circostanze varie – pagamento di un terzo del valore in contanti e con 4 assegni post-datati a persona sconosciuta, non avere il B. alcun recapito telefonico pur professandosi commerciante professionale di autovetture, aver consegnato il D.M. al compratore B. una sola chiave – – che deponevano in senso contrario alle pretese dell’ opponente.

Quest’ ultimo ricorre avverso l’ordinanza, e con fondamento. Invero ai fini dell’applicazione dell’art. 263 c.p.p., comma 3, che prevede che il giudice penale al quale è chiesta la restituzione delle cose sequestrate rimette al giudice civile la controversia sulla proprietà delle medesime, non è necessaria l’attualità della pretesa tra due soggetti contendenti, essendo invece sufficiente la semplice potenzialità all’insorgere di una lite in senso civilistico (v., in tal senso, Sez. 5, 21.10/15.11.1999, Meoni Rv 15630; Sez. 5, 6.3/7.5.1998, Camponovo Rv 211268). Una tale,regola si conforma del resto al chiaro disposto normativo che impone al giudice penale "in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate" di rimettere la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.

Certo la regola potrà essere derogata allorchè il diritto di proprietà viene rivendicato dall’ opponente con fatti e ragioni ictu oculi, prima facie, del tutto destituiti di fondamento, ma non sembra il caso quello di specie.

Invero a fronte della acquisizione di atti formali deponenti per il possesso ed il diritto di proprietà a favore dell’opponente, la sussistenza di indizi, anche se gravi, di una realtà contraria a quella emergente da documentazioni provenienti da pubblici ufficiali e da iscrizioni in pubblici registri, impone al giudice di rimettere la soluzione della controversia al competente giudice civile.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al gip del tribunale di Ascoli Piceno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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