Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-02-2011) 16-03-2011, n. 11038 Pena pecuniaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza In data 13 maggio 2010 il Magistrato di sorveglianza di Torino rigettava l’istanza avanzata da M.V. volta ad ottenere la rateizzazione della pena pecuniaria di Euro 2.960,00 di ammenda.

In specie, all’esito dell’udienza camerale, il Magistrato di sorveglianza riteneva che, alla luce delle informazioni assunte, non si potesse accedere alla rateizzazione non essendovi sufficienti garanzie di solvibilità del condannato che, non possedendo alcuna risorsa economica, non era in grado di onorare il proprio debito nemmeno se suddiviso in rate ai sensi dell’art. 133-ter c.p..

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, il M., il quale denuncia la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della rateizzazione della ammenda, rilevando che in maniera apodittica ed illogica il Magistrato di sorveglianza ha respinto l’istanza pur avendo accertato la condizione di contingente disagio economico del M., dovuta alla attuale mancanza di attività lavorativa, ed obbligando, quindi, il condannato al pagamento della pena pecuniaria in un’unica soluzione.

Invero, evidenzia il ricorrente, con motivazione del tutto illogica il giudice ha fondato il rigetto della richiesta di rateizzazione sulla accertata circostanza della situazione di difficoltà economica che ne costituisce il presupposto a norma dell’art. 133-ter c.p. e art. 660 c.p.p..
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il provvedimento impugnato deve ritenersi in contrasto con la ratto della normativa applicata.

Presupposto della rateizzazione della pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 133-ter c.p. è la valutazione da parte del giudice delle condizioni economiche del condannato al fine di stabilire, tenendo conto dell’ammontare della pena inflitta, se dette condizioni economiche consentano il pagamento in unica soluzione, ovvero, consiglino la rateizzazione.

Nella stessa decisione di questa Corte richiamata nel provvedimento impugnato vengono sottolineati i presupposti e la ratio dell’istituto della rateizzazione e la differenza con quello della conversione della pena pecuniaria.

La Corte ha, infatti, affermato che il provvedimento di rateizzazione della pena pecuniaria, attribuito alla competenza del Magistrato di sorveglianza dall’art. 660 c.p.p., comma 3, è subordinato alla sola ritenuta sussistenza, da parte del magistrato di sorveglianza, di situazioni di insolvenza. Esso, quindi, non presuppone affatto la richiesta di conversione della pena pecuniaria da parte del pubblico ministero, alla quale deve darsi luogo, ai sensi del precedente comma 2 dello stesso art. 660 c.p.p., solo in presenza della diversa condizione costituita dell’accertata impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa (Sez. 1, n. 2548 del 03/04/2000, Riva, rv. 216031).

Ed ancora, è stato evidenziato che la situazione di insolvenza, che rappresenta uno stato transitorio, consente il differimento o la rateizzazione della pena pecuniaria ed è distinta dalla verifica dell’effettiva insolvibilità del condannato, da intendersi come permanente impossibilità di adempiere, presupposto della conversione delle pene pecuniarie (Sez. 1, n. 26358 del 09/06/2005, Petrillo, rv.

232056).

Nella specie il Magistrato di sorveglianza, pur avendo ritenuto la sussistenza delle difficoltà di natura economica rappresentate dall’istante, ha superato la volontà del condannato, palesemente manifestata con l’istanza, di effettuare il pagamento della ammenda In forma reteale con motivazione viziata, sotto il profilo della logica e della coerenza, fondata sulla insufficiente garanzia di solvibilità del condannato che, peraltro, è stata ritenuta sulla base delle difficoltà economiche rappresentate dall’istante e non alla luce dell’accertata impossibilità concreta di esazione della pena pecuniaria in forma rateale.

Conseguentemente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Torino per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *