Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-05-2011, n. 11361 Conciliazione in sede sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La sentenza attualmente impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1094 del 9 aprile 2004 – che ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno tra Autostrade per l’Italia s.p.a. e R.M.C. a decorrere dall’10 agosto 1996 – precisa che, dall’importo dovuto alla lavoratrice, vanno dedotte le retribuzioni percepite nel periodo 16 febbraio 2001-15 gennaio 2002. 1- Il ricorso di Autostrade per l’Italia s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per un unico, articolato motivo, illustrato da memoria; resiste con controricorso R.M.C..
Motivi della decisione

1.- Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

2.- Rileva il Collegio che in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 6 aprile 2011 concernente la presente controversia, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre che dal rappresentante della Autostrade per l’Italia s.p.a.

Dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi reciprocamente atto di aver risolto, al momento, ogni questione derivante direttamente o indirettamente dagli intercorsi contratti a termine, oggetto del presente giudizio, e di non avere più nulla a pretendere per nessun titolo, causa o ragione derivanti dagli stessi.

Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio nei confronti della lavoratrice sopra indicata, essendo, peraltro, venuto meno l’interesse ad agire, che deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. SU. 29 novembre2006, n. 25278; Cass. 25 gennaio 2011, n. 1700).

3. In definitiva, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio e, tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara l’estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese di lite.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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