Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-02-2011) 16-03-2011, n. 11036 Colloqui e corrispondenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.R.A., detenuto, ricorre per cassazione avverso la determinazione del magistrato di sorveglianza di Novara in data 10.2.2010 che, a fronte del reclamo da lui proposto avverso la determinazione del direttore dell’Istituto penitenziario che respingeva al mittente, non inviandola al destinatario, una lettera del detenuto al di lui difensore, si limitava a trasmettere il provvedimento del direttore al detenuto senza alcuna motivazione e senza adottare alcun provvedimento, anzi disponendo l’archiviazione del procedimento.

Ma la risposta al reclamo dell’interessato, di non liquet, è illegittima, costituendo l’emissione del provvedimento sollecitato dal reclamo, qualche che ne sia il contenuto e la motivazione, favorevole o sfavorevole all’interessato, un obbligo gravante sul giudicante.

Ne consegue che gli atti devono essere restituiti al magistrato di sorveglianza per la doverosa risposta al reclamo proposto dall’interessato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione degli atti al magistrato di sorveglianza di Novara.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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