Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-05-2011, n. 11360 Sanzioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.F., dipendente della Banca di Roma s.p.a., impugnava la sanzione disciplinare di due giorni di sospensione irrogatagli per avere eseguito, nella qualità di cassiere presso la filiale di Bergamo (OMISSIS), operazioni irregolari consistenti nel rilascio in data 1.3.2001 di un blocchetto di assegni su un conto corrente e nel consentire, il giorno seguente il prelevamento mediante assegno sullo stesso conto corrente dell’importo di L. 70 milion a fronte di documenti recanti firme difformi da quella depositata e in mancanza, per il prelevamento, sia sul modello "richiesta di autorizzazione" che sull’assegno, del visto del direttore, necessario in considerazione dell’importo in base alla normativa 183 del luglio 1999.

Il Tribunale di Bergamo rigettava il ricorso, pur ritenendo non fondato l’addebito quanto alla mancata verifica delle sottoscrizioni.

Il C. proponeva appello, ribadendo la tesi della sua sostanziale estraneità alla vicenda, riconducibile ad una condotta illecita del direttore, e lamentando la contraddittorietà della statuizione, con la quale era stata ridotta la sanzione, pur essendo stato ritenuto infondato uno dei due addebiti.

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata il 25 luglio 2006, preliminarmente rilevava che non poteva prendersi in considerazione la riproposizione da parte della Banca della tesi della mancanza di diligenza nel controllo delle sottoscrizioni, non avendo essa proposto al riguardo appello incidentale. Tuttavia accennava anche al merito della questione, giudicando infondata detta tesi, attesa l’oggettiva somiglianza delle sottoscrizioni con le specimen di firma.

Quanto all’altro addebito, relativo alla mancata raccolta dell’autorizzazione scritta del superiore necessaria per le operazioni superiore a L. 20 milioni, circostanza questa ammessa dal lavoratore, la Corte riteneva di dover valutare la prova orale in termini diversi rispetto al giudice di primo grado.

Al riguardo preliminarmente ricordava quale era stata la tesi difensiva del C., rilevando che lo stesso, sia quando era stato sentito dai colleghi incaricati degli accertamenti, sia con la lettera di giustificazioni, sia infine successivamente nel giudizio, aveva sempre affermato di avere agito seguendo le disposizioni del direttore, consegnandogli il carnet, prenotando il danaro che secondo il medesimo il cliente aveva chiesto per il giorno seguente, portandogli il danaro prenotato in una busta per la consegna al cliente, fidandosi della assicurazione del direttore medesimo anche circa l’apposizione sul modulo della formale autorizzazione scritta, già data verbalmente. Secondo la Corte di merito, tali dichiarazioni erano credibili, sia perchè provvisti di logica e coerenza intrinseca, sia per determinati esterni. Del resto, aggiungeva la Corte, se la vicenda si fosse svolta con modalità e condotte diverse da quelle narrate dall’appellante, quest’ultimo avrebbe dovuto essere direttamente implicato nella malversazione, mentre la sua estraneità, se non per gli inadempimenti formali, risultava creduta dalla stessa banca, che in caso contrario gli avrebbe formulato nei suoi confronti altre ed assai più gravi contestazioni.

Doveva quindi ritenersi che l’autorizzazione orale del direttore fosse insita nel fatto che l’operazione era stata poi condotta dal direttore stesso. Tuttavia il fatto che il dipendente non si fosse adoperato per verificare che l’autorizzazione fosse stata formalizzata costituiva una negligenza non irrilevante, dato che l’autorizzazione scritta ha la finalità di garantire la trasparenza e il rispetto della procedura per operazioni di una certa entità, indipendentemente dal contesto in cui la condotta deve essere tenuta.

Doveva evidenziarsi però che tale condotta, sul piano oggettivo, non poteva ritenersi avere avuto incidenza causale sul danno riportato dalla banca, dato che il direttore aveva gestito direttamente l’operazione (per lui di appropriazione del danaro) e quindi sicuramente non avrebbe negato la formalizzazione della autorizzazione, e la richiesta di tale formalizzazione non avrebbe impedito l’appropriazione da parte del direttore.

Per quanto riguarda poi il piano soggettivo, secondo la Corte di merito doveva tenersi presente che l’appellante si fidava del suo direttore, così come se ne fidava la banca appellata che l’aveva preposto alla gestione della agenzia, e quindi la colpa nell’essersi affidato alla sua correttezza, compresa la compilazione del modulo, non poteva essere considerata una colpa grave.

La Corte d’appello svolgeva poi osservazioni, sulla base della prova testimoniale, sul fatto che non risultasse provato che la consegna del danaro contante al direttore senza avere identificato personalmente il cliente, per quanto contraria alle regole, fosse davvero contraria anche alla prassi (pur rilevando che tale condotta non era stata oggetto di contestazione e pertanto non avrebbe richiesto di essere presa in esame).

In conclusione, la Corte d’appello riteneva che non si potesse configurare una negligenza "grave" e che quindi non potesse essere applicata la sanzione della sospensione che, a norma del contratto collettivo nazionale, era prevista per condotte di "una certa gravità".

La Banca di Roma s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il C. resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione

1.1. Il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 112, 333 e 346 c.p.c. e vizi di motivazione, lamenta che, stante la mancata proposizione di un appello incidentale al riguardo, non sia stato preso in considerazione l’addebito ritenuto infondato dal Tribunale e in effetti relativo non solo alla verifiche delle firme ma, in maniera più comprensiva, alla mancata identificazione del cliente in occasione delle operazioni di rilascio del carnet di assegni e di riscossione dell’assegno, Secondo la ricorrente, la motivazione di tale statuizione deve ritenersi erronea in quanto a norma dell’art. 346 c.p.c. è sufficiente la mera riproposizione da parte dell’appellato, ritualmente effettuata nella specie, delle domande e eccezioni non accolte se l’appellato stesso è pienamente vittorioso in primo grado.

1.2. Il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c.c.n.l. 11 luglio 1999 e vizi di motivazione, lamenta che la valutazione della proporzionalità della sanzione è viziata dall’erroneo assunto che detta disposizione contrattuale consenta l’irrogazione della sospensione esclusivamente in caso di condotte caratterizzate da negligenza di una certa gravità. Si osserva che una precisazione in tal senso manca del tutto nella norma contrattuale e che il riferimento a "negligenze di una certa gravità" era contenuto in una comunicazione al personale della Banca, nella quale però la sospensione fino a io giorni era prevista anche in relazione ad altre ipotesi, quali le mancanze punibili con sanzioni inferiori (e quindi anche in casi astrattamente di "negligenza non grave nell’espletamento del lavoro"), quando per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, rivestissero carattere di maggiore rilevanza.

1.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2967 c.c. e vizi di motivazione. Premesso che dalla documentazione prodotta dalla Banca risultava che il C. non aveva richiesto o ottenuto alcuna autorizzazione da parte del direttore per il prelevamento di 70 milioni, si lamenta che la Corte d’appello abbia compiuto un’inversione dell’onere della prova, nel momento in cui, senza cercare una conferma rigorosa delle affermazioni del C., si è accontentata della loro credibilità. Tra l’altro si lamenta che si sia addebitato alla banca di non avere dimostrato che la consegna del danaro al direttore invece che al cliente fosse contraria non solo alla normativa interna ma anche alla prassi aziendale, e che non si sia distinto tra comportamenti diffusi nella pratica e prassi legittime.

1.4. Il quarto motivo, denunciando vizi di motivazione, sostiene che le deposizioni testimoniali in effetti non confermavano le giustificazioni fornite dal C..

2. Il primo motivo è fondato, con riferimento alla censura della statuizione della Corte d’appello nel senso della inammissibilità, perchè non formalizzata mediante appello incidentale, della riproposizione da parte della appellata Banca di Roma delle questioni relative all’addebito di mancanza di diligenza nel controllo dell’autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla richiesta di un blocchetto di assegni e sull’assegno di L. 70.000.000.

L’art. 346 c.p.c., secondo cui "/e domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate", esprime il principio che la parte totalmente vittoriosa nel merito in primo grado non ha la necessità di riproporre con appello incidentale tutte le questioni il cui mancato accoglimento o esame da parte del giudice di primo grado non ha, appunto, inciso sull’esito del giudizio. Tale principio rileva non solo quando il giudice di primo grado abbia disatteso o non esaminato taluna delle eccezioni processuali o di merito proposte dalla parte vittoriosa nel merito (Cass. n. 2021/2010, 14086/2010, 14086/2010), oppure non abbia esaminato domande subordinate perchè assorbite (Cass. n. 15223/2005, 27570/2005), ma anche nel caso in cui egli abbia ritenuto infondata una parte delle ragioni, o causae petendi, dalla parte poste a fondamento della domanda, ciò nonostante integralmente accolta (cfr. Cass. n. 1921/1962, 2843/1968, 4083/1975, 3833/1981, 3392/1998, 21087/2005,12162/2007).

Con riferimento alla specie è configurabile quest’ultima ipotesi, considerato, da un lato, l’onere del datore di lavoro di provare la sussistenza delle mancanze disciplinari poste a base della sanzione disciplinare impugnata dal lavoratore e, dall’altro, il fatto che il giudice di primo grado aveva ritenuto giustificata la sanzione irrogata, pur nella esclusione di una parte dell’addebito contestato.

La circostanza che il giudice di appello abbia formulato anche una sommaria valutazione circa il merito deve ritenersi non rilevante, in applicazione del principio secondo cui, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si sia spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare le stesse, formulate ad abundantiam. (Cass., Sez. Un., n. 3840/2007), principio senza dubbio rilevante anche quando, come nel caso in esame, la pregiudiziale esclusione del potere di giudicare nel merito per la ritenuta mancanza di un’adeguata impugnazione riguardi solo una parte della materia del contendere.

Deve però rilevarsi che la censura di cui al motivo non può ritenersi utilmente riferita anche alla questione relativa alla mancata identificazione personale del cliente, alla quale il giudice di appello non ha riferito la stessa ragione di inammissibilità oggetto di censura, e che, peraltro, ha formato oggetto di esame da parte del giudice di appello (sia pure con la riserva sopra riportata).

3. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri motivi, in considerazione della connessione dei vari profili fattuali e valutativi della vicenda.

4. Consegue la cassazione della sentenza e il rinvio della causa ad altro giudice che procederà a nuovo esame, estendendo il suo esame alla questione il cui omesso esame ha giustificato l’accoglimento del ricorso. Allo stesso giudice si demanda la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *