Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-02-2011) 16-03-2011, n. 10975

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 7/19.5.2010 il giudice di pace di Padova condannava alle pene di legge il cittadino palestinese A.S.A.H. N.Y., dichiarandolo colpevole del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e succes. modif.m, ex art. 10 bis, accertato in (OMISSIS). Il reato contestato era ritenuto provato per il fatto che "…l’imputato alla data della accertamento è risultato soltanto in possesso del passaporto privo di visto e senza permesso di soggiorno" nello stesso contesto il giudice dava atto che "in data 30.6.2009 l’imputato ha contratto matrimonio con la sig. C.E. …….e la convivenza è stata accertata con il rilascio del permesso di soggiorno".

Ricorre avverso la sentenza l’imputato, e con fondamento.

Premesso di aver fatto, quale studente iscritto all’Università di Padova, regolare ingresso in Italia in data 10.5.2000 e di aver usufruito di regolari permessi di soggiorno per motivi di studio rilasciati dalla Questura di Padova sino al 22.1.2005, e premesso ancora di aver contratto regolare matrimonio con la cittadina italiana C.E. il 30.6.2009 innanzi all’ufficiale di stato civile del Comune di Norcia, il ricorrente rileva l’inapplicabilità della nuova disposizione – il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis -, per essere entrata in vigore, in forza della L. 15 luglio 2009, n. 94, l’8.8.2009, successivamente al contratto matrimonio, seguito dalla convivenza, in data 30.6.2009.

Richiama ancora l’imputato l’art. 19, comma 2, lett. c) del predetto D.Lgs. nella parte in cui proibisce l’espulsione degli stranieri conviventi con il coniuge.

Con un secondo motivo fa rilevare la manifesta illogicità della motivazione per aver dato atto,da un lato del suo matrimonio e della conseguente convivenza a far data dal 30.6.2009 e per aver ritenuto, dall’altro, con chiara contraddizione la sussistenza del reato contestato.

Il ricorso è fondato.

Invero la permanenza, nel territorio dello Stato dello straniero integra la condotta prevista e punita dall’art. 10-bis dello stesso D.Lgs., qualora si sia protratta oltre la data di entrata in vigore della L. 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto quest’ultima disposizione. (per tutte, Sez. 1, 7/27.4.2010, P.G. in proc. Pen. Khan, Rv. 246663). Il principio costituzionale di irretroattività, quando ha ad oggetto l’introduzione o la modifica in pejus di un reato permanente, quale quello de quo, impedisce di punire condotte iniziate prima dell’entrata in vigore della nuova norma incriminatrice e giustificate da sopravvenute situazioni che elidono l’antigiuridicità penale della condotta prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione. Invero il ricorrente, entrato in territorio italiano con regolare visto per ragioni di studio, e munito di permessi di soggiorno per le stesse ragioni fino al 22.1.2005, ha contratto matrimonio ed ottenuto il permesso di soggiorno per tale motivo in data antecedente all’entrata in vigore della nuova disposizione, inapplicabile, per il principio di irretroattività, alla condotta pregressa anche se, per un certo periodo, "scoperta" per non essersi il ricorrente munito di ulteriori, rispetto a quelli rilasciati in precedenza, permessi di soggiorno.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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