T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 14-03-2011, n. 2230 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Dagli atti di causa emerge che alla ricorrente è stata contestata la violazione degli artt. 41/11 e 146/3 del Codice della strada commessa il 5.10.2009 per avere oltrepassato un semaforo segnalante via impedita (luce rossa).

Conseguentemente, è stata elevata una contravvenzione notificata in data 11.12.2009, che la ricorrente ha contestato con ricorso in opposizione dinanzi al Prefetto di Roma, ai sensi dell’art. 230, comma 1 bis, del codice della strada.

Con ordinanza n. 00091100024645 in data 20.10.2010 il Prefetto di Roma ha rigetto il ricorso in opposizione e la ricorrente ha impugnato tale provvedimento dinanzi al Giudice di Pace di Roma.

Tuttavia, avendo smarrito l’originale del provvedimento impugnato e la relativa relata di notificazione, l’interessata ha avanzato istanza di accesso datata 30.12.2010, notificata il 4.1.2011.

L’Amministrazione resistente non si è pronunciata entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 25, co. 4, l.n. 241\90 e, quindi, la richiesta deve intendersi respinta (secondo quanto prevede la stessa norma).

Non vi è dubbio, tuttavia, che la ricorrente abbia diritto ad ottenere gli atti richiesti e che, quindi, il silenziorigetto sia illegittimo, in quanto l’ordinanza n. 00091100024645 in data 20.10.2010 del Prefetto di Roma e la relativa relata di notificazione costituiscono l’esito di un procedimento riguardante la ricorrente, sicché è evidente il proprio interesse ad ottenere i documenti richiesti.

Conseguentemente, va ordinato alla Prefettura di Roma di consentire l’accesso agli atti sopra indicati, mediante estrazione di copia, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina alla parte resistente di consentire l’accesso agli atti sopra indicati, con le modalità ed entro il termine indicati in motivazione;

– condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00);

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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