Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-02-2011) 16-03-2011, n. 10974

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 7.5.2010 il giudice di pace di Padova condannava R.B. per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art 10-bis, accertato il (OMISSIS), alla pena di Euro 8.000 di ammenda. Il giudice riteneva accertata la responsabilità del predetto che all’atto dell’accertamento risultava in possesso del passaporto privo di visto e sprovvisto di titolo di soggiorno.

Ad avviso del giudice la certificazione della nascita del figlio in data (OMISSIS) non poteva escludere la responsabilità dell’imputato in quanto non risultava dimostrata la convivenza con il figlio alla data dell’entrata in vigore della norma contestata, accertata solo alla data del rilascio del permesso di soggiorno l’1.9.2009.

Quanto alla determinazione della pena inflitta nella misura di Euro 8.000 di ammenda, il giudice di pace faceva riferimento alle condizioni economiche dell’imputato richiamando la precedente condanna per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’Imputato, personalmente, denunciando:

a) l’erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 10-bis e 19 e art. 30, lett. d), T.U. imm. atteso che è stato dimostrato che l’imputato è padre di un figlio, cittadino italiano, nato il (OMISSIS), quindi prima dell’entrata in vigore della norma che ha introdotto il reato contestato; In ragione di ciò il 14.8.2009 l’imputato aveva chiesto il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. d), T.U. imm. che è stato effettivamente rilasciato con decorrenza dal 14.8.2009;

conseguentemente, l’imputato non si è mai trovato, a far data dall’entrata in vigore della norma che ha introdotto il reato contestato, nella condizione di illegittimo trattenimento nel territorio dello Stato;

b) vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell’entità della pena in misura superiore al minimo edittale; sul punto la motivazione della sentenza impugnata è di fatto meramente apparente limitandosi ad un generico riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. ed alla esistenza di un precedente a carico dell’imputato;

c) vizio di motivazione avuto riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso preliminare ed assorbente è fondato.

Da quel che è dato desumere dalla motivazione della sentenza la responsabilità dell’imputato è stata affermata in relazione alla ipotesi di illegittimo trattenimento nel territorio dello Stato, non risultando in alcun modo accertato il momento In cui l’imputato aveva fatto ingresso nel territorio dello Stato.

Il reato di soggiorno illegale di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis, introdotto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, sanziona lo straniero che si trattiene nel territorio dello Stato in violazione della disciplina del D.Lgs. n. 268 del 1998 e della L. n. 68 del 2007, art. 1. Si tratta, come precisato anche dalla Corte Costituzionale (sent. n. 250/2010), di fattispecie omissiva propria che si perfeziona sia in conseguenza dell’ingresso illegale – indipendentemente dal momento e dalle modalità dell’ingresso nel territorio dello Stato – sia con il mancato allontanamento dal territorio nazionale pur non essendo in possesso di un titolo che renda legittima la permanenza ed ha indiscutibilmente natura permanente.

Ai fini, quindi, della consumazione del reato di natura permanente non può che aversi riguardo al momento in cui è stato effettuato l’accertamento (14.8.2009). Nella stessa data, invero, l’imputato aveva richiesto il permesso di soggiorno risultando essere in possesso dei requisiti per ottenere il permesso per motivi familiari, ai sensi dell’art. 30, lett. d), T.U. Imm., in quanto genitore di minore italiano residente in Italia.

La citata norma prevede espressamente che in detta ipotesi il permesso di soggiorno "è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno", fatto salvo il caso che il genitore sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana. Inoltre – differenza di quanto affermato nella sentenza impugnata – nella specifica Ipotesi di cui alla lett. d) dell’art. 30 T.U. imm. la eventuale carenza di coabitazione o convivenza con il minore non è ostativa al rilascio del permesso di soggiorno (Cass. civ., Sez. 1, n. 2358 del 05/02/2005).

In presenza dei presupposti specificamente e tassativamente indicati dell’art. 30, lett. d), T.U. imm. si configura un vero e proprio diritto soggettivo ed il rilascio del permesso di soggiorno è atto dovuto avente natura meramente dichiarativa. Del resto, come si rileva dalla stessa sentenza impugnata, l’imputato ha ottenuto il permesso di soggiorno in data 1.9.2009.

Conseguentemente, nella specie non è configurabile la fattispecie per la quale è stata affermata la responsabilità dell’imputato, non sussistendo l’elemento oggettivo del trattenimento illegale nel territorio dello Stato in violazione della disciplina del D.Lgs. n. 268 del 1998.

Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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