Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-05-2011, n. 11357 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In riforma della decisione di primo grado, la Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 5 aprile 2006, affermata la nullità della clausola del termine apposta al contratto di lavoro stipulato da A.P. con la società Poste Italiane, ha dichiarato la trasformazione del rapporto in quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ed ha condannato la società a riammettere in servizio il lavoratore e corrispondergli, a titolo di risarcimento danni, le retribuzioni maturate dalla richiesta del tentativo di conciliazione, detratto l’aliunde perceptum.

La Corte di merito, pur avendo accertato che la causale del contratto a termine, stipulato in relazione al periodo dal 10 luglio al 30 settembre 2003 ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 era stata sufficientemente specificata nelle indicate ragioni di sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto, nell’ufficio di (OMISSIS), cui l’ A. era stato destinato, ha però ritenuto indimostrato che il personale a tempo determinato avesse sostituito i lavoratori temporaneamente assenti con diritto alla conservazione del posto. Non vi è la possibilità, ha sottolineato il predetto giudice, "di distinguere i problemi contingenti delle assenze dai problemi strutturali di carenza del personale che potrebbero eventualmente giustificare l’assunzione di lavoratori a termine per esigenze diverse da quelle sostitutive, in presenza di eventi specifici".

La cassazione della sentenza è stata chiesta da Poste Italiane, con ricorso basato su tre motivi, cui l’intimato ha resistito con controricorso.

La società ha poi depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione

Preliminarmente, deve essere esaminata, in quanto pregiudiziale, la questione sollevata dal resistente di inammissibilità del ricorso, sotto il profilo della inosservanza del termine c.d. lungo d’impugnazione, dato che la notificazione del ricorso era avvenuta con consegna al procuratore di esso intimato nominato nel giudizio di merito, in data 10 aprile 2007, mentre la sentenza di appello era stata pubblicata il 5 aprile 2006, ed a nulla rileva che il ricorso fosse stato depositato presso gli ufficiali giudiziari il 5 aprile 2007.

L’eccezione è manifestamente infondata. Accertato che la consegna del ricorso per cassazione da notificare alla controparte è avvenuta entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza, come ammette lo stesso resistente nel controricorso, si deve osservare che in base al principio della scissione fra i momenti di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, affermatosi dopo la decisione della Corte costituzionale n. 477 del 2002, la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, con la conseguenza che essendo detta consegna avvenuta tempestivamente nel termine stabilito dall’art. 327 cod. proc. civ., nella formulazione ratione temporis qui applicabile, deve escludersi la decadenza correlata all’inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata, e ciò anche nell’ipotesi, quale appunto verificatasi nella specie, in cui l’atto sia stato tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica, ma questa non sia stata effettuata per mancato completamento della procedura notificatoria nella fase sottratta al potere d’impulso della parte (v. fra le numerose altre Cass. 1 febbraio 2011 n. 2320, Cass. 10 maggio 2007 n. 10693).

Passando all’esame del ricorso, il primo motivo denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione. Erroneamente, si assume in ricorso, il giudice del merito ha ritenuto che la società non avesse dimostrato l’esistenza delle allegate esigenze sostitutive, poichè dalla documentazione prodotta dalla società e non contestata, risulta che il personale assente, superiore a quello assunto a termine, era stato sostituito da quest’ultimo. Nei documenti allegati, che la società ha qui trascritti, erano state riportate sia le assenze sia le presenze del personale dell’unità di applicazione del dipendente, suddivise per le varie causali, per ciascun mese del periodo di lavoro dell’odierno intimato e attraverso quei documenti era stato accertato che i lavoratori assunti a tempo determinato in forza in quel periodo erano stati sempre in numero di gran lunga inferiore dei lavoratori assenti, come peraltro ammesso dalla stessa sentenza impugnata; la quale ha considerato in modo carente le indicate risultanze e non ha esplicitato le ragioni del convincimento circa la insussistenza delle esigenze sostitutive che aveva indotto l’azienda a far ricorso all’assunzione a termine dell’ A..

Il motivo è fondato.

Con riferimento ad analoghe fattispecie, in controversie tra lavoratori a tempo e la stessa società, questa Corte ha più volte affermato che in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 l’onere di specificazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che legittimano l’apposizione del termine, è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa di detta clausola e la sua immodificabilità nel corso del rapporto, e si è sottolineato (v. sentenze 26 gennaio 2010 n. 1577 e 16 novembre 2010 n. 23119) che "nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse -risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità".

Qui, non si discute dell’adempimento, da parte dell’azienda, dell’onere di specificazione delle ragioni sostitutive che avevano determinato l’assunzione a termine dell’ A. nell’ufficio di (OMISSIS) cui lo stesso era stato assegnato, adempimento che come accertato dalla sentenza impugnata era stato assolto dalla datrice di lavoro. Tuttavia, il giudice del merito ha poi evidenziato che "a fronte delle puntuali allegazioni del lavoratore circa la sua assegnazione a posti vacanti di titolare, il continuo avvicendarsi su tali posti di più lavoratori a termine, le croniche carenze di organico del settore recapito, la società ha precisato, sulla base di documenti (registro presenze ed elenchi nominativi assenze), che le sostituzioni sono avvenute, in generale, per assenze per ferie, malattia, maternità, infortunio; con riferimento al numero dei lavoratori addetti all’area ATP, ha indicato il numero dei lavoratori a termine da ottobre, ma nulla ha precisato per il periodo appena precedente l’assunzione di A., nè circa la copertura di posti vacanti di titolare con successivi contratti a termine".

Orbene, le conclusioni cui il giudice di appello è pervenuto nel ritenere, da un lato, la mancanza di prova in ordine all’effettivo impiego del personale assunto a termine nelle sostituzioni dei lavoratori temporaneamente assenti con diritto alla conservazione del poste, e, dall’altro lato, l’impossibilità di distinguere le situazioni contingenti di assenze dei dipendenti dai problemi strutturali di carenza del personale che avrebbero potuto giustificare l’assunzione di lavoratori a tempo per esigenze diverse da quelle sostitutive, non tengono conto, e comunque non considerano in maniera adeguata, gli elementi emergenti dai suddetti documenti e richiamati in sentenza, cioè le presenze riportate nel relativo registro e le assenze di cui agli elenchi nominativi, le sostituzioni indicate per assenze dovute a ferie, malattia, maternità, infortunio, esame cui il medesimo giudice avrebbe dovuto procedere proprio per accertare il rispetto delle ragioni sostitutive indicate nel contratto individuale.

Accolto questo motivo, restano assorbiti gli altri due con i quali la società denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. Gen., dell’art. 1419 cod. civ. e del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e ancora dell’art. 115 cod. proc. civ. (secondo motivo), e violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094, 2099 e 2697 cod. civ., della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 (terzo motivo), e deduce rispettivamente che l’affermata illegittimità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro non comporta come conseguenza la conversione del rapporto in quello a tempo indeterminato, e che manca la prova del danno subito dal lavoratore e non era stato individuato quale l’atto di costituzione in mora della società, non ravvisabile nel ricorso introduttivo del giudizio.

Restano pure assorbite le questioni relative all’applicabilità dello ius superveniens, costituito L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010, richiamata in memoria dalla società ricorrente.

La sentenza va dunque cassata con rinvio alla stessa Corte di appello, in diversa composizione, la quale procederà a nuovo esame della controversia per verificare se l’azienda, in base alla documentazione allegata, ha rispettato le ragioni sostitutive indicate nel contratto individuale stipulato con il resistente, e provvederà poi al regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

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