T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-03-2011, n. 2247 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso appare manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione;

Visto l’art. 68 del D. L.vo n. 29/93, come sostituito dall’art. 29 D. L.vo n. 80 del 1998 (ora art. 63 del D. l.vo 165 del 2001;

Ritenuto che è attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia inerente un concorso riservato al personale interno, riguardando atti di gestione del rapporto di lavoro, espressione della capacità di esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, con la sola eccezione delle procedure selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore (ex multis CdS n. 3778/2005; Cass. Sez. Un. N. 18886/2003;)

Considerato che la selezione in questione è interna all’area terza, per il passaggio ad una fascia retributiva superiore, riservata a personale della medesima area e articolata soltanto sulla valutazione di titoli;

Ritenuto quindi che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario;

Ritenuto che le spese possono essere compensate;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Compensa le spese di causa tra le parti..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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