Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-02-2011) 16-03-2011, n. 10800 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. I.T. ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per il reato a lui ascritto.

Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità, stante la destinazione della droga ad uso personale.

2.-. Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in virtù del quale, da un lato, l’imputato ed il Pubblico Ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena, e, dall’altro, il giudice ha il potere dovere di controllare la correttezza giuridica del patto e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerge in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p.. Ne consegue che – una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art. 444 c.p.p. – l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie perchè essi sono coperti dal patteggiamento.

Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile, in quanto mira a ricostruire i fatti in modo diverso da quanto concordato, proponendo censure non consentite, atteso che il giudice, nell’applicare la pena, non ha fatto altro che attenersi a quanto al riguardo concordato tra le parti, previa verifica e riconoscimento della relativa congruità. 3.-. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro millecinquecento, determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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