Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-02-2011) 16-03-2011, n. 10799 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto nell’interesse di A.A. avverso l’ordinanza del GIP presso 11 Tribunale di Napoli in data 6-7-2010 reiettiva dell’istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza in data 24-9-2010, rigettava l’impugnazione, difettando nella fattispecie in esame "quel qualificato mutamento della situazione processuale che vale a consentire un nuovo esame del materiale accusatorio già in precedenza vagliato (cfr. ordinanza c.e.c. GIP Tribunale Napoli 8-02- 2010 confermata dal locale Tribunale riesame con ordinanza 3-02-2010 per il reato di detenzione di hascish) ed a legittimare una rivalutazione dello status decisionis", stante anche la preclusione costituita dal giudicato cautelare del giudizio di 1^ grado con condanna alla pena di anni otto di reclusione oltre multa per i reati di concorso in artt. 319 e 321 c.p., (capo a)) e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, (capo b))per avere, nella qualità di agente penitenziario in servizio presso la Casa Circondariale di (OMISSIS), detenuto hashish destinato ai detenuti in tale complesso.

Avverso tale provvedimento A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame a mezzo del proprio difensore, sostanzialmente ed in sintesi:

Violazione dell’art. 606, lett. c) ed e), in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al tema dell’adeguatezza dell’invocata misura degli arresti domiciliari, stante il presofferto, la dismissione dal servizio e la condotta collaborativa del ricoprente a smentita del pericolo di recidivanza meramente ed illogicamente supposto a ribadita conferma della misura intramuraria carceraria.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, posto che propone una diversa lettura degli elementi che, ad avviso del provvedimento impugnato, giustificano il perdurare della misura intramuraria massima.

Al riguardo non manca una corretta, logica quanto sintetica disamina degli elementi supportanti il rigetto dell’appello (cfr. foll. 3 – 4), con richiamo non solo alla negativa personalità del ricorrente ma anche al concreto pericolo che la condotta delittuosa, peraltro oggetto di condanna nel giudizio di 1^ grado, possa riproporsi in un ambiente altamente rischioso quale quello penitenziario agli effetti di una possibile propalazione di fatti simili di introduzione di droga nella struttura penitenziaria.

Non sembra potersi, pertanto, addebitare al provvedimento impugnato i vizi di intimità dedotti dalla difesa, la cui prospettazione in chiave di evidente minimalismo non vince le dedotte argomentazioni della decisione impugnata a supporto dell’esigenza di una massima tutela in vinculis del ricorrente per scongiurare il concreto pericolo ex art. 274 c.p.p., lett. c).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanne del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00, alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00, in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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